Il libretto di risparmio postale è un prodotto di Poste Italiane che ha lo scopo di raccogliere i risparmi di chi lo apre. Esso ha una lunga storia alle spalle: è nato infatti nel 1875 e da tale data è stato capace di adeguarsi sempre ai cambiamenti e ai rinnovamenti avvenuti nel tempo. Ci si chiede, però, come fare e che documentazione serve per prelevare se si ha la residenza all’estero e sopratutto se si può richiedere il regime lordista (per chi risiede fiscalmente all’estero).
Prelevare da libretto di risparmio postale dall’estero: cosa fare
Chi ha uno o più libretti di risparmio postali ma è residente all’estero per prelevare i suoi risparmi dovrà innanzitutto recarsi presso l’Ambasciata o il Consolato Italiano del paese nel quale risiede. Dovrà poi compilare e sottoscrivere il modulo che verrà fornito ovvero la “delega speciale per riscuotere libretti postali e buoni”. Tale modulo (autenticato dall’Ambasciata o del Consolato ) dovrà essere spedito insieme al titolo originale ed a una fotocopia della carta di identità e del codice fiscale al seguente indirizzo: Poste Italiane S.p.A. – BancoPosta – Operazioni – Risparmio Investimenti – Via di Tor Pagnotta, 2 – 00143 Roma.
Le Poste effettueranno il rimborso del titolo e poi invieranno l’importo corrispondente mediante assegno vidimato non trasferibile che sarà intestato al beneficiario. In alternativa sarà eseguito un bonifico sul conto corrente del beneficiario. Sarà quest’ultimo a decidere la modalità preferita indicandolo nel modulo di compilazione, reperibile presso l’Ambasciata o il Consolato.
Cittadino AIRE può richiedere il regime lordista per tassare gli interessi?
Un cittadino AIRE ovvero un italiano iscritto all’anagrafe residenti all’estero (perchè trasferisce la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi) ma anche un cittadino non iscritto all’AIRE potrà richiedere il regime lordista per tassare gli interessi sul libretto postale purché fornisca un’apposita autocertificazione.
Si ricorda che l’iscrizione all’AIRE, per chi risiede all’estero per più di dodici mesi, è un diritto dovere del cittadino secondo quanto recita l’articolo 6 della legge 470 del 1988. Tale iscrizione, inoltre, costituisce il presupposto per fruire anche di servizi che vengono erogati da Rappresentanze Consolari all’estero nonché per esercitare importanti diritti come la possibilità di votare o di ottenere rilascio o rinnovo di documenti di viaggio e di identità.
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