Termini di conservazione
Devono essere conservati per un tempo definito i libri e i registri contabili. Ai fini civilistici, l’articolo 2220, comma 1, e 2 c.c. dispone che i i libri e registri contabili obbligatori debbano essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
Ai fini fiscali, l’art. 22, commi 2 e 3 del DPR n. 600/73, stabilisce che le scritture contabili obbligatorie, debbano essere conservati: “fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie“.
Dispone anche che i supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La conservazione telematica dei libri
Per la conservazione telematica dei libri, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione per la tenuta dei libri, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
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