Libro unico del lavoro: soggetti iscritti
Nel libro unico devono essere riportati i dati riferiti a:
- lavoratori subordinati compresi i lavoratori occupati presso sedi operative situate all’estero, lavoranti a domicilio, lavoratori somministrati; lavoratori distaccati; lavoratori agricoli; lavoratori dello spettacolo; lavoratori di aziende di autotrasporto; lavoratori marittimi.
- collaboratori coordinati e continuativi;
- associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Libro unico del lavoro : soggetti non iscritti
Non vanno iscritti nel Libro unico del lavoro, i lavoratori in somministrazione, risulteranno iscritti nel libro unico dell’agenzia per il lavoro che li assume.
I tirocinanti e gli stagisti, non essendo lavoratori subordinati, non vanno iscritti nel Libro Unico del Lavoro, indipendentemente dalla percezione o meno di compensi.
Per espressa previsione normativa (art. 39, comma 1 D.L.112/2008), non vanno iscritti nel Libro Unico del Lavoro:
- i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari ;
- i soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria;
- i coadiuvanti delle imprese commerciali.
Inoltre vanno esclusi dalle registrazioni nel Libro Unico del Lavoro tutti quei soggetti che pur collaborando nell’impresa svolgono la loro attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma.
Libro unico del lavoro: chi lo conserva e per quanto tempo?
Il libro unico è tenuto e conservato, presso:
- la sede legale dell’impresa;
- lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato;
- i servizi ed i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.
Il datore di lavoro, i professionisti autorizzati o i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria che detengono il Libro unico del lavoro hanno l’obbligo di conservarlo per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.