Licenziare un proprio dipendente per assenza ingiustificata di 3 giorni dal posto di lavoro appare, agli occhi della Corte di Cassazione una conseguenza eccessiva.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il licenziamento di un dipendente che si è assentato dal proprio posto di lavoro senza fornire una giustificazione idonea e senza effettuare comunicazione alcuna all’azienda, per 3 giorni è una conseguenza eccessiva. Tale comportamento per i giudici non può condurre, pur essendo una condotta inopportuna, al licenziamento.
Il caso riguarda il licenziamento di un dipendente di un’azienda operante nel settore delle arti grafiche.
Secondo i giudici, tra l’altro, non è rilevante che l’assenza ingiustificata sia accompagnata o meno dalla mancata comunicazione da parte del dipendente, in ogni caso il licenziamento si configura come un abuso da parte dell’azienda.
La decisione della Cassazione
Davanti alla decisione del Tribunale e della Corte di Appello, l’azienda decide di ricorre in Cassazione i cui giudici con la sentenza 13787 del 6 luglio, richiamano come strumento per la definitiva chiarezza della vicenda il contratto collettivo. Proprio per questo motivo il licenziamento è visto come una punizione eccessiva. La condotta del lavoratore, ovviamente, è meritevole di una punizione, applicabile, però, per altre vie. La Corte di Cassazione sottolinea che nel contratto nazionale è previsto il licenziamento in caso di assenza ingiustificata ma solo se questa sia superiore a 5 giorni consecutivi. Per assenze inferiori ai 5 giorni sono previste sanzioni meno dure che possono essere ricondotte ad un richiamo, una multa o una sospensione.