In caso di cessata attività o crisi settoriale nulla vieta ad un’azienda di intraprendere un licenziamento collettivo. Ma questo non significa che i lavoratori siano totalmente scoperti da ogni forma di tutela. Vediamo cosa prevede la legge in merito ai tempi.
La normativa impone al datore di lavoro di comunicare ai sindacati entro sette giorni dall’intimazione del provvedimento ai dipendenti il suddetto licenziamento. In caso contrario il licenziamento è da considerarsi illegittimo. Tale regola non viene meno neppure se la società ha, di fatto, cessato l’attività già diverso tempo prima della comunicazione formale del licenziamento.
La premessa da cui parte la sentenza è che nulla può impedire ad un imprenditore di cessare l’attività qualora, ovviamente, non si riscontrino intenzioni elusive. Compito dei sindacati, e da qui l’obbligo di comunicazione, è proprio quello di controllare che il licenziamento sia legato a motivi reali. In caso contrario parte il risarcimento dei danni.