Buongiorno, volevo cortesemente un’informazione, l’anno scorso ad aprile ho assunto una dipendente con lo sgravio contributivo al 40% valido per due anni. Per questioni di incomprensioni caratteriali vorrei licenziarla, ma non per giusta causa. Cosa rischio? Devo restituire tutti i contributi dell’agevolazioni risparmiati fino ad oggi?
Mario da Roma
Gli sgravi contributivi per nuove assunzioni di cui parliamo, riguardano la legge n. 208 del 2015, che per l’anno 2016 è stata ridotta a due anni e con uno sgravio contributivo del 40%, ed esattamente: è stata limitata da 36 a 24 mesi mentre la somma massima erogabile è scesa a 3.250 euro (da 8.060 euro).
In riferimento al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo consigliamo di leggere l’articolo: Naspi dopo licenziamento disciplinare o per giusta causa: spetta?
Sgravi contributivi e nuove assunzioni
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 -181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2016”) ha riproposto, sebbene con misura e durata diverse, l’esonero, già previsto dalla Legge di stabilità 2015, dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Sgravio contributivo: la legge 208 è una modifica della legge 190
La legge 208 del 2015 è una modifica della legge 190 del 2014. Hanno modificato la misura e la durata dell’incentivo contributivo. Al fine di proseguire la politica di promozione di forme di occupazione stabile, il legislatore con la legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208, art. 1, cc. 178 – 181) ha confermato, con alcune modifiche, anche per il 2016 l’applicazione dell’esonero contributivo, introdotto con la L.
Rispetto alla L. 190/2014, al di là delle varie modifiche, rimangono invariate le condizioni, cosicché si ritiene che permangano valide le indicazioni fornite dall’Inps con circolari n. 17/2015, n. 178/2015 e dal Ministero del Lavoro con l’Interpello n.30/2015.
Licenziamento del lavoratore assunto con esonero contributivo
La legge 190/2014 non richiede, tra le condizioni necessarie per fruire del beneficio, che il rapporto di lavoro con agevolazione sia mantenuto per 36 mesi (durata dell’esonero). Pertanto si può dire che il licenziamento, entro tre anni, del rapporto di lavoro con diritto all’esonero non imponga al datore di lavoro la restituzione dei contributi non versati.
Anche per lo sgravio contributivo nuove assunzioni per 24 mesi vale lo stesso concetto sopra esposto.
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