Niente licenziamento per il dipendente che, assente per malattia, non invia all’azienda il certificato medico. Deve essere confermata la patologia durante la visita fiscale del medico dell’Inps. Lo ha chiarito la Cassazione con al sentenza n. 18858/16 del 26.09.16.
Licenziamento illegittimo: ma la legge anti fannulloni?
In riferimento ai pubblici dipendenti, la recente riforma Brunetta, la cosiddetta legge anti fannulloni (D.lgs. n. 150/09 ), obbliga il lavoratore, alla seconda assenza dal lavoro nell’anno solare, ad inviare il certificato medico rilasciato da una struttura pubblica o da un medico convenzionato.
Il giudice, in merito a questo punto, ha stabilito che il dipendente ha comunque la facoltà di valutare se il licenziamento per giusta causa sia o meno proporzionato alla mancanza a lui addebitata. Se esistono delle “attenuanti”, come il fatto che il lavoratore sia stato presente al momento della visita fiscale e che il medico abbia confermato la patologia che impediva la presenza in servizio, il dipendente non può essere licenziato.
Licenziamento: riforma anti fannulloni
La riforma anti fannulloni introdotta nel 2009, chiarisce che, quando l’assenza del dipendente pubblico per malattia è superiore ai 10 giorni, è necessario il certificato del medico convenzionato con il Ssn nazionale o dell’Asl
La Pubblica amministrazione non è tenuta a inviare la visita fiscale. L’obbligo di mandare la visita fiscale dell’Inps scatta solo se l’assenza dal servizio avviene a ridosso di festività o giornate non lavorative.