Se il dipendente in prova si ammala può essere licenziato o si deve comunque attendere il termine del periodo di prova? Cosa dice al riguardo la legge sul licenziamento?
I contratti collettivi prevedono che se un lavoratore non in periodo di prova o di preavviso si ammala ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro per 180 giorni di un anno solare (inteso dal 1 gennaio al 31 dicembre). Il lavoratore in prova invece non ha diritto alla conservazione del posto, e può essere licenziato anche se in malattia.
Se il datore di lavoro non licenzia il lavoratore in prova in malattia e il periodo di malattia supera quello della prova, il lavoratore si troverà nella condizione di aver superato il periodo di prova trovandosi l’assunzione confermata poichè la malattia non sospende il periodo di prova.
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza, con una sentenza della Cassazione del 1992, la malattia sospende il periodo di prova, anche se questo non significa che durante la malattia non possa essere licenziato, perchè il diritto alla conservazione del posto di lavoro è un diritto dei lavoratori non in prova.
Ma se la malattia, magari lunga, sopravvenisse all’inizio del periodo di prova e fosse seguita dal licenziamento per non coprire i costi della malattia stessa, il lavoratore potrebbe lamentare che non è stato possibile valutare correttamente le sue competenze e le sue capacità.
La legge, non esprimendosi in maniera esplicità in materia, se si verifica una malattia durante il periodo di prova, per il datore di lavoro potrebbe essere un rischio sia quello di licenziare, se il periodo di prova termina durante la malattia, che quello di non licenziare il lavoratore in prova, se la prova è iniziata da un periodo troppo breve.
Se, invece, la malattia è di breve durata e non coincide con il termine del periodo di prova, il consiglio migliore per il datore di lavoro è quello di attendere il termine della malattia prima di decidere l’eventuale licenziamento.