E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che abbandona il posto di lavoro poichè diventa inadempiente nei confronti del contratto di lavoro e commette un illecito disciplinare.
Il licenziamento, però, può avvenire a determinate condizioni: l’abbandono del posto di lavoro deve dar vita a una situazione di una grvità estrema che giustifiche la fine del rapporto di fiducia tra il dipendente e il datore di lavoro.
Da tener presente, inoltre, che il lavoratore che abbandona il posto di lavoro è licenziabile soltanto se lo fa senza adeguate giustificazioni poichè in alcuni casi è lecito allontanarsi dal posto di lavoro.
Se, invece, il lavoratore non ha valide giustificazioni quando abbandona il posto di lavoro può essere licenziato per assenza ingiustificata che, appunto, costituisce una giusta causa di licenziamento. Se l’abbandono costituisce un problema per la produttività aziendale l’illecito disciplinare giustifica il licenziamento poichè fa venire meno la fiducia del datore di lavoro verso il dipendente.
Per il dipendente che abbandona il posto di lavoro senza un giustificato motivo, il licenziamento può avvenire anche in tronco, ovvero senza preavviso, soprattutto se gli episodi si ripetono e l’abbandono del posto di lavoro diventa un’abitudine. Questo, infatti, fa presupporre che la sua condotta possa essere ripetuta anche in futuro mettendo in crisi l’organizzazione aziendale.
E’ legittimo, inoltre, anche il licenziamento del dipendente che abbandona il posto di lavoro per una malattia che però invia all’azienda delle certificazioni mediche false o contraffatte.