Dopo quante infrazioni disciplinari il lavoratore può essere licenziato? In ambito licenziamento si era pronunciata la Corte di Cassazione ad agosto 2016 stanziando che si può licenziare il dipendente recidivo anche se le molte violazioni disciplinari commesse prese singolarmente non rivestono una gravità che giustifichi la perdita del posto di lavoro.
A fare la differenza, quindi, non sono le singole infrazioni ma la loro somma anche se fino ad ora non si conosceva un numero preciso di infrazioni superato il quale potesse scattare il licenziamento.
Con la recente sentenza di settembre, invece, la Suprema Corte chiarisce anche questo dubbio stabilendo che si perde il posto di lavoro dopo 3 infrazioni per le quali sia prevista la sospensione dal lavoro. Il licenziamento, quindi, scatta a partire dalla quarta infrazione commessa nell’anno solare poichè la quarta infrazione realizza la recidiva. Solo alla quarta infrazione, quindi, il datore di lavoro potrà intimare il licenziamento in tronco, ovvero senza preavviso.
Dopo la quarta infrazione infra annuale è legittimo il licenziamento in tronco poichè viene effettuato per giusta causa.
“la Corte d’appello di Torino, nell’accogliere l’impugnazione dei L., ha rilevato che in difetto di contestazione di una nuova infrazione il datore di lavoro non avrebbe potuto riesaminare le precedenti mancanze, per le quali aveva già consumato il proprio potere disciplinare dopo aver irrogato le sanzioni della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, e non avrebbe potuto, pertanto, applicare per quelle stesse infrazioni, sia pure unitariamente considerate ai fini della recidiva, una più grave sanzione di carattere espulsivo.” si legge nella sentenza.