Gentile dottoressa Del Pidio,
Ho 58 anni non ancora compiuti, a causa di un infortunio sul lavoro che ha compromesso la colonna vertebrale e a causa di una sindrome depressiva in corso da circa un mese sono a casa in malattia. L’indifferenza e le resistenze di cui sono stato oggetto nella mia azienda privata, hanno determinato in me la consapevolezza anche a dimettermi e sono convinto che se continuo la malattia come stabilito dalle norme vigenti, l’azienda provvederà a perfezionare il licenziamento. Alla luce di quanto descritto le chiedo:
- Ho diritto se licenziato all’assegno di disoccupazione?
- Durata?
- A quanto corrisponderà? Il mio attuale stipendio è di 1600.00 euro.
- Nel corso del periodo relativo la disoccupazione vengono pagati i contributi INPS?
Inoltre, vorrei attraverso il Caaf istruire la pratica riguardo il riconoscimento della invalidità civile, unendo entrambe le patologie. La ritiene una iniziativa valida o mi consigliate altro?
Come al solito le osservazioni sono discordanti e conto sulla sua preziosa valutazione.
In attesa di un gentile riscontro, porgo cordiali saluti e i migliori auguri di Buone Feste.
R.
Il suo quesito risulta molto interessante perchè ne comprende diversi e coinvolge diversi aspetti della normativa sul lavoro che cercherò di riassumerle di seguito portandole anche degli approfondimenti al riguardo.
Inanzitutto chiariamo che l’infortunio sul lavoro e la malattia non sono la stessa cosa per un motivo essenziale: non hanno lo stesso effetto sul periodo di comporto.
Infortunio sul lavoro e malattia: cosa cambia sul periodo di comporto?
Ogni lavoratore dipendente, in base al proprio contratto nazionale di lavoro, ha un tetto limite di giorni di malattia cui poter fruire durante l’anno. Superato questo limite il datore di lavoro può licenziare il dipendente troppo malato. Durante il periodo di comporto, però, il lavoratore malato non potrà essere licenziato, ma il licenziamento potrà intervenire solo se si supera tale periodo (l’unica ipotesi in cui l’azienda può licenziare il lavoratore malato è per giusta causa, ovvero crisi aziendale o comportamento del dipendente che mini la fiducia del datore di lavoro).
Se la malattia, però, è causata o conseguente a un infortunio sul lavoro non ci sono limiti massimi alla sua durata e il lavoratore non può essere licenziato neanche se la durata dell’assenza supera il periodo di comporto.
Secondo quanto detto, quindi, l’azienda non può procedere al licenziamento se la sua malattia è causata da infortunio sul lavoro. Se così non fosse stata riconosciuta, il datore di lavoro potrebbe procedere al licenziamento solo se si superasse il limite stabilito dal periodo di comporto (la invito a tal riguardo a controllare sul suo contratto collettivo a quanti giorni ammonta il tetto massimo di assenze per malattia annue).
Naspi a seguito di licenziamento per superamento di periodo di comporto
Il licenziamento per il superamento di periodo di comporto da, in ogni caso, da diritto all’accesso all’indennità di disoccupazione Naspi.
Attenzione, se fosse lei a presentare le dimissioni non avrebbe diritto alla Naspi, deve essere il datore di lavoro a licenziarla.
Per accedere alla Naspi servono i seguenti requisiti:
- 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la data del licenziamento
- 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti il licenziamento
La durata della Naspi è variabile e si basa sulle settimane lavorate nei 4 anni precedenti il licenziamento: l’indennità di disoccupazione dura, infatti, la metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi 4 anni. Se negli ultimi 4 anni ha lavorato sempre, quindi, ha diritto a 2 anni di Naspi.
Anche l’importo della Naspi è variabile e può approfondire leggendo il seguente articolo: Disoccupazione 2015: via l’Aspi, arriva la Naspi. Soggetti, requisiti, importo
Per i contributi Inps durante la Naspi la invito a leggere il seguente articolo: Naspi: i contributi figurativi della disoccupazione non abbassano l’importo della pensione
Per quanto riguarda il quesito per quel che riguarda il riconoscimento dell’invalidità le consiglio di rivolgersi a un Caf o un patronato per avere un consiglio più specifico riguardante il suo caso particolare.
Per dubbi e domande contattami: [email protected]