Limite pagamento in contanti: disposizioni del Decreto Salva Italia

Il decreto Salva Italia ha introdotto il divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari e titoli al portatore, il cui valore oggetto di trasferimento è superiore a 1000 euro
13 anni fa
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Il comma 1, dell’art. 12, del decreto salva Italia, ha disposto la riduzione da 2.500 a 1.000 euro del limite che vieta l’utilizzo dei contanti, dei libretti e dei titoli al portatore come mezzi di pagamenti. Ciò ha lo scopo di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti. (Riciclaggio denaro sporco: giro d’affari da 4,5 mld nel 2011)

 

LIMITE PAGAMENTI CONTANTI: IL RIFERIMENTO NORMATIVO

Dal 6 dicembre scorso, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a mille euro.

Si tenga altresì presente che, a norma dell’art. 49, del D.Lgs. n. 231/2007, il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. L’unica possibilità ammessa per effettuare trasferimenti di denaro oltre la soglia disposta è quella di avvalersi del tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Lo stesso art. 12 della manovra “salva Italia”, integrando l’art. 51 del D.Lgs. 231/2007, ha stabilito che le violazioni riscontrate devono essere inoltrate per la contestazione, oltre che al Ministero dell’economia e delle finanze, anche all’Agenzia delle entrate affinché, quest’ultima, possa dare corso a controlli di natura fiscale. 

Dal punto di vista della lotta all’evasione fiscale la strategia pare molto efficace.

Infatti, le comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle entrate ben potranno essere utilizzate ai fini degli accertamenti sintetici, ex art. 38, co. 4, del DPR 600/73, (come modificato dal D.L. 78/2010), recuperando così materia imponibile.

 

DECRETO 201 2011: LE NOVITA’ INTRODOTTE 

Come già accennato, l’art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato l’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (decreto antiriciclaggio), il quale prevede ora che è vietato il trasferimento di:

• denaro contante;

• libretti di deposito bancari o postali al portatore;

• titoli al portatore in euro o in valuta estera,

effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Detto trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. A tal fine si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, lett. m) del D.Lgs. n. 231/2007, per operazione frazionata si intende “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

 

TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE: VIETATE “COMBINAZIONI”

Inoltre, è bene ricordarlo, è vietato effettuare pagamenti sopra soglia utilizzando contestualmente più strumenti fra quelli sopra menzionati (ad esempio: un pagamento di 2.000 euro totali, viene effettuato con 900 euro in contanti e un assegno, libero, di 1.100 euro). In ogni caso, l’inosservanza del divieto pur costituendo un illecito amministrativo, non incide in alcun modo sull’operazione compiuta che rimane salva.

Il divieto riguarda tutti, persone fisiche e non, a prescindere dal ruolo e dall’attività svolta, che trasferiscono, a qualsiasi titolo, denaro o titoli al portatore da un soggetto all’altro.

 

TRACCIABILITA’ ASSEGNI: COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE

E’ necessario ricordare che le modifiche all’art. 49, interessano anche:

• gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, che devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

• gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali, che possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000 euro;

• i libretti di deposito bancari o postali al portatore che non potranno avere un saldo pari o superiore a 1.000 euro.

• libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (o il saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore al suddetto limite) entro il 31 marzo 2012, in luogo del precedente termine fissato per il 31 dicembre 2011;

 

LEGGE ANTIRICICLAGGIO: SOGGETTI INTERESSATI 

L’art. 51, del D.Lgs. n. 231/2007, stabilisce a carico dei soggetti destinatari che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all’articolo 50, l’obbligo di riferire, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche all’Agenzia delle entrate.

Come noto, fra i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio si annoverano, tra gli altri, anche i professionisti, che l’art. 12 del decreto antiriciclaggio identifica:

• nei soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;

• in ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

• nei notai e negli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

  • il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  • l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  • l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
  • la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
  • nei prestatori di servizi relativi a società e trust;

 

Ai suddetti soggetti si devono aggiungere, oltre agli altri intermediari, anche i revisori dei conti e le società di revisione.

 

Di conseguenza, i professionisti che vengono a conoscenza in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività delle infrazioni in commento, devono darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze ed all’Agenzia delle entrate. L’obbligo di comunicazione deve essere osservato entro il termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui sono acquisite le notizie dell’infrazione.

Inoltre il Legislatore ha voluto fissare anche i confini delle operazioni frazionate, chiarendo come risulti ammissibile trasferire in più soluzioni, fra soggetti diversi, importi anche complessivamente pari o superiori a 1.000 euro, sempre che il frazionamento sia previsto dalla prassi commerciale e non sia artificioso.

 

VERSAMENTO IN CONTANTI: PREVISTE SANZIONI FINO A 3000 EURO  IN CASO DI VIOLAZIONE NORMA

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, viene stabilito nell’ art. 58, del D.Lgs. n. 231/2007, il quale dispone:

 

• l’applicazione della sanzione dall’1 al 40 per cento dell’importo trasferito;

oppure

• dal 5 al 40 per cento dell’importo trasferito, nel caso di importi superiori a 50.000 euro;

 

fermo restando l’importo minimo della sanzione che è pari a 3.000 euro.

Da tenere presente presente che la sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante superiori al limite preposto.

Infine nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze o all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti obbligati, è applicabile una sanzione che va dal 3 al 30 per cento dell’importo dell’operazione e comunque non potrà essere inferiore a 3.000 euro.

 

SULLA NUOVA NORMA IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ CONTANTI SI LEGGA ANCHE:

Pagamenti in contanti: ipotesi limite da 300 a 500 euro?

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Pagamento in contanti fino a 300 euro