Il decreto legislativo 83 del 2015 stabilisce nuovi limiti e regole sul pignoramento del conto relativo a pensioni o stipendi. Il Dl pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 147 del 2015 porta delle novità in merito ai fallimenti prevedendo nuovi limiti e regole sui prelievi forzosi sui conti correnti qualora il debitore sia insolvente. A subire una sostanziale modifica è la base pignorabile sia di stipendi che di pensioni ma anche altri redditi assimilati come ad esempio indennità, assegni e TFR. Con i nuovi limiti il DL 83 fissa anche il minimo vitale impignorabile, limite che si applica soltanto a stipendi e pensioni; le altre somme accreditate con causale diversa possono essere pignorate dagli istituti di credito senza alcun limite.
- Per i debiti che si hanno nei confronti dello Stato, del Comune e della Provincia il limite è pari a 1/5 della base pignorabile
- Per debiti alimentari il limite viene stabilito dal giudice
- Per debiti di altra natura il limite è rappresentato dalla metà della base pignorabile.