Imposta di soggiorno inapplicabile in casi precisi. Lo dispone il Tar Veneto, con la sentenza n. 1165 del 21 agosto scorso, secondo cui il regolamento del comune di Venezia che disciplina l’imposta di soggiorno prevedendo che albergatori e titolari in genere di strutture ricettive sono responsabili della riscossione della tassa in questione.
Imposta di soggiorno nella sentenza del Tar Veneto n. 635/2012…
Una sentenza questa del Tar Veneto che si accompagna ad un’altra, sempre in tema di tassa di soggiorno, la sentenza n.
.. e nella sentenza n. 1165/2012: si rafforza il principio
Ricalca le stesse considerazione e lo stesso principio, finendo così per rafforzarlo, anche la pronuncia n. 1165 del 21 agosto scorso, sempre del Tar del Veneto. Secondo i giudici amministrativi, il gestore delle strutture ricettive non assume in proprio l’obbligazione tributaria, in quanto l’imposta di soggiorno deve essere versata al comune solo quando le somme gli siano corrisposte da parte dell’ospite alloggiato. Non gli può invece essere riconosciuto il ruolo di sostituto o responsabile d’imposta, qualifica che ai sensi del Dpr n. 600/1973 compete solo a certi i soggetti competenti proprio per la riscossione dei tributi erariali, come ad esempio, i notai.
Imposta di soggiorno? Tributo gravante solo sul turista
L’imposta di soggiorno grava sui soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio e le somme richieste, è bene sottolinearlo, devono essere proporzionali al prezzo fissato dalla struttura ricettiva e non possono superare il tetto massimo di 5 euro per ogni notte di soggiorno. Precisi criteri di gradualità in proporzione al prezzo che ciascun ospite è tenuto a pagare per ogni notte devono essere tenuti in considerazione nel fissare il prezzo.
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