L’ultimo impegno che l’azienda ha con il lavoratore dipendente è la liquidazione del TFR (Trattamento di fine rapporto). Un bel salvadanaio che il lavoratore ha accumulato dal datore di lavoro per tutti gli anni di servizio svolti.
Si tratta, dunque, di quella quota annuale che l’azienda, per legge, deve accantonare in favore di ogni suo dipendente (a tempo indeterminato o determinato) per tutti gli anni di lavori fatti nell’azienda stessa.
Il TFR poi viene liquidato al lavoratore quando cessa il rapporto di lavoro.
Quali sono le differenza tra acconto TFR e anticipo TFR?
Come funziona il TFR
Come già detto, il TFR è liquidato e pagato al dipendente quando cessa il rapporto di lavoro con la sua azienda. Non conta il motivo della cessazione (pensione, fine del contratto, ecc.). Il trattamento fine rapporto è un sacrosanto diritto del lavoratore.
In sintesi possiamo dire che il TFR che l’azienda deve accantonare ogni anno è pari alla somma delle retribuzioni dell’anno divisa per 13,5
Quindi, ad esempio, con una retribuzione annua di 25.000 euro il TFR annuo accantonato è di 1.852 euro. Considerando un lavoratore con 40 anni di servizio, a questi, a fine dei 40 anni, l’azienda dovrà liquidare circa 74.000 euro di TFR. Ovviamente a questo importo dovranno essere scorporate le tasse (il trattamento fine rapporto è soggetto a tassazione separata).
L’acconto del TFR (esigenza aziendale)
La liquidazione del trattamento fine rapporto in genere avviene in unica soluzione quando cessa il rapporto di lavoro. Potrebbe, tuttavia, accadere che l’azienda si trovi in difficoltà economica e chiede al lavoratore la disponibilità a fare un accordo che preveda il pagamento del TFR in acconto e saldo.
L’accordo deve essere fatto per iscritto e firmato da entrambe le parti. Da tale accordo devono risultare le rate di acconto e quella del saldo finale.
L’acconto del trattamento fine rapporto, dunque, è un qualcosa che deriva dalle esigenze dell’azienda.
L’anticipo trattamento fine rapporto (esigenza del lavoratore)
Diverso, invece, è l’anticipo TFR. In sostanza il legislatore, da qualche tempo riconosce, al dipendente, durante la vita lavorativa in azienda, di chiedere al datore di lavoro un anticipo del trattamento fine rapporto. Allo stesso tempo la legge stabilisce dei paletti. In particolare:
- è possibile godere dell’anticipo del TFR solo una volta durante il contratto di lavoro
- è necessario aver accumulato almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda.
L’anticipo non può superare il 70% della cifra totale del TFR accumulato e può essere chiesto solo per specifiche esigenze personali. Ad esempio, acquisto casa, spese del dentista o altre spese mediche.
L’anticipo trattamento fine rapporto, quindi, dipende dalle esigenze del lavoratore e non dell’azienda. Si consideri, comunque, che l’azienda ogni anno può accogliere richieste di anticipo TFR nei limiti 10% dei propri lavoratori che ne hanno diritto.