Liquidazioni periodiche IVA errate: le sanzioni in ravvedimento

Se l'omissione è sanata con una dichiarazione Iva integrativa il contribuente paga doppia sanzione.
4 anni fa
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L’inserimento di dati errati nelle liquidazioni periodiche dell’Iva 2019 può essere regolarizzato anche in ravvedimento. La correzione può essere effettuata anche nella dichiarazione Iva che in prima battuta andava presentata entro il 30 giugno o al più tardi, dichiarazione tardiva, entro il 28 settembre.

 

Se la dichiarazione Iva è stata presentata senza però riportare i dati corretti della liquidazione periodica errata è possibile presentare una dichiarazione Iva integrativa.

 

Se hai inviato una liquidazione periodica errata e non l’hai ancora regolarizzata, ti suggeriamo di leggere il nostro articolo.

Le liquidazioni periodiche iva

Con le liquidazioni periodiche Iva (Li.Pe.) gli operatori commerciali comunicano al Fisco i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

 

I contribuenti possono liquidare l’Iva mensilmente o trimestralmente, nel rispetto di precise condizioni.

 

Cosa significa liquidare l’Iva?

 

Significa fare la differenza tra l’Iva a debito (operazioni di vendita) e l’Iva a credito (operazioni di acquisto). Difatti si può determinare un saldo a credito o un saldo a debito.

 

A tal proposito:

 

  • per i contribuenti mensili: la liquidazione e il versamento dell’eventuale Iva a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo;
  • per i contribuenti trimestrali  entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre).

 

Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo.

 

Ritornando alle liquidazioni periodiche Iva, è da precisare che:

  1. non vi è obbligo di invio in assenza di dati da indicare, mentre, sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente;
  2. l’invio avviene esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati(il commercialista), entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;
  3. la Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre, quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva.

In tale ultimo caso però, la dichiarazione annuale Iva deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Anziché entro il 30 si aprile.

La correzione in ravvedimento: la sanzione da versare

Ipotizziamo che un contribuente ha omesso o ha indicato in maniera errata i dati di una liquidazione periodica del 2019. Quali possono essere le strade per sanare l’errore? Le sanzioni si applicano anche in caso di ravvedimento?

Come può sanare l’errore?

Innanzitutto è necessario effettuare la trasmissione corretta ossia riportare i dati per quello che effettivamente sono.

 

E’ necessario versare una sanzione, anche in ravvedimento (art.13 D.lgs 472/1997).

 

Infatti, la sanzione ravvedibile è quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

 

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è  punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000:

 

  • ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge,
  • ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

 

Il ravvedimento si applica sulla sanzione minima prevista ossia  500 euro, oppure 250 in caso di trasmissione dei dati corretti entro 15gg.

 

Ad esempio, si applica la riduzione ad 1/9 con irregolarità sanate  entro 90 giorni dalla scadenza originaria, oppure ad 1/8 se sanate  entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione (30 aprile).

La correzione in dichiarazione Iva

Il contribuente può anche decidere di non inviare la liquidazione periodica corretta ma di riportare i dati esatti nella dichiarazione Iva.

 

A tal proposito si ricorda che per la Dichiarazione tardiva Iva c’era tempo fino al 28 settembre.

 

Difatti, il quadro VH della dichiarazione iva si presta proprio a tali correzioni.

 

A tal proposito, il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correg- gere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

 

Attenzione, nel quadro VH vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione.

 

Per riassumere, se con la dichiarazione annuale sono inviati i  dati omessi nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione sopra individuata.

La dichiarazione Iva integrativa

Se con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate,  occorre presentare una dichiarazione Iva integrativa versando due sanzioni (Risoluzione, Agenzia delle entrate,n°104/e 2017):

  1. quella di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997 per la dichiarazione integrativa (27,78 € se presentata entro 90gg),
  2. nonché quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (sanzione Li.PE.).

Le suddette sanzioni possono essere versate anche in ravvedimento.

 

Dunque, se la liquidazione periodica è corretta con la dichiarazione integrativa il contribuente paga due sanzioni.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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