Liste di mobilità cosa sono
Le liste di mobilità sono liste speciali, istituite dalla Legge n. 223/91, nelle quali vengono inserite le persone licenziate collettivamente dalle imprese con oltre 15 dipendenti per cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro oppure licenziate individualmente, per le stesse motivazioni, dalle imprese che abbiano in forza anche meno di 15 dipendenti.
Liste di mobilità iscrizione
Sempre in tale legge vengono specificate le tipologie di lavoratori che possono avere accesso alle liste di mobilità:
- I lavoratori dipendenti da imprese che siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e che non abbiano la possibilità, nel corso del programma di intervento, di reinserire tutti i lavoratori sospesi o di utilizzare misure alternative. Per tali lavoratori le imprese sopra citate hanno la facoltà di avviare le procedure di mobilità (art. 4, comma 1, legge n. 223/91).
- I lavoratori dipendenti da imprese, soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, che vengano licenziati a seguito di procedure concorsuali (art. 3, comma 3, legge n. 223/91).
- I lavoratori dipendenti da imprese (non soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale) che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 24, commi 1 e 2, legge n. 223/91).
- I lavoratori dipendenti da imprese (soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale) che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 16, comma 1, legge n. 223/91).
- I lavoratori dipendenti da imprese con anche meno di 15 dipendenti che vengano licenziati individualmente per riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro.
Le disposizioni inerenti l’iscrizione nelle liste di mobilità non trovano applicazione in caso di scadenza di rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
Oggi capita spesso che lavoratori in lista di mobilità si ritrovino a dover affrontare l’angoscioso dilemma: accettare un opportunità di lavoro di tipo occasionale e rischiare di perdere il diritto di restare nelle liste di mobilità e quindi perdere, in futuro, la possibilità di essere chiamati da aziende ben più importanti che sono ben disposte ad assumere soggetti in mobilità per godere degli incentivi statali.
Circolare Inps 67 2011
Questo dubbio fino all’aprile di quest’anno era non spiegato o per meglio dire poco chiarito dalle norme vigenti in materia. Con la circolare 67 del 14 aprile del 2011, l’INPS è intervenuta per dare chiarimenti riguardo la compatibilità e cumulabilità tra reddito di lavoro, autonomo e/o subordinato, e l’indennità di mobilità.
Prendendo spunto da tale circolare INPS esponiamo in maniera sintetica i limiti entro cui si può esercitare attività lavorativa, mantenendo però l’iscrizione ed il diritto a rimanere nelle liste di mobilità.
Liste di mobilità durata
L’iscrizione nelle liste decorre dal giorno successivo al licenziamento e la durata della permanenza varia a secondo dell’età del lavoratore all’atto dell’iscrizione:
12 mesi se il lavoratore non ha ancora compiuto 40 anni;
24 mesi se il lavoratore ha compiuto 40 anni e non ancora 50;
36 mesi se il lavoratore ha compiuto 50 anni.
Liste di mobilità cancellazione
La decadenza dall’indennità causata dalla cancellazione del lavoratore dalla lista avviene su disposizione della Direzione Provinciale del Lavoro secondo gli articoli 7,11, comma 2 e 16 per i seguenti motivi:
- Assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- Erogazione anticipata dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione (nel caso di lavoratori che percepiscano il trattamento);
- Scadenza del periodo massimo per la permanenza in lista;
- Omessa comunicazione (entro 5 giorni dalla data di assunzione) alla competente sede INPS dell’avvenuta rioccupazione con contratto a tempo determinato
- Rifiuto di un’offerta di formazione o di riqualificazione professionale;
- Rifiuto di un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza e che sia coerente con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore.
- Si considera non rispettato l’obbligo di accettazione dell’offerta anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo accettato inizialmente la proposta di lavoro, si sia dimesso durante il periodo di prova, salvo dimissioni dovute a giusta causa.
Indennità di mobilità 2011
Se un beneficiario di indennità di mobilità viene assunto con un contratto di lavoro subordinato, la sospensione o la cessazione dell’indennità di mobilità sono regolati dagli articoli 8 e 9 della suddetta legge 223/91 del 23 luglio 1991, ma è bene considerare i seguenti due casi:
Compatibilità mobilità e contratto a tempo determinato: Lavoratore assunto tempo determinato (full-time o part-time ), a progetto o assunzione con contratto part-time a tempo indeterminato.
Durante il periodo di iscrizione in lista di mobilità, un rapporto di lavoro tempo determinato sia esso part o full-time o a progetto oppure un’assunzione tempo indeterminato part-time che è stata comunicata nei tempi previsti dalla legge all’INPS comporta: la sospensione dell’erogazione dell’indennità ma si conserva l’iscrizione nella lista di mobilità.
Compatibilità mobilità e contratto a tempo indeterminato – Lavoratore assunto tempo indeterminato full-time.
Durante il periodo di iscrizione alla lista di mobilità, un rapporto di lavoro tempo indeterminato ma full-time comporta la cessazione dell’indennità e la cancellazione dalla liste di mobilità, ma ci si può riscrivere solo se non si è superato il periodo di prova oppure se il lavoratore assunto con regolare contratto tempo indeterminato venga licenziato prima di aver maturato 12 mesi di anzianità presso la nuova azienda che lo ha assunto.
Compatibilità mobilità e lavoro autonomo – Ma la circolare n. 67 del 14/4/2011 fa luce anche su un altro dilemma che riguarda tutti i lavoratori autonomi, Co.Co.Co e Co.Co.Pro inclusi, ponendo una precisa e chiara indicazione relativa alla possibilità di cumulare, entro un certo limite, l’indennità di mobilità ed un eventuale reddito derivante da attività di lavoro autonomo, comprese appunto le collaborazioni a progetto e quelle occasionali.
L’INPS ha sempre tenuto un atteggiamento restrittivo su questo argomento ed in assenza di una specifica disposizione l’Istituto considerava lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo come motivo di decadenza dalla prestazione. Si tenga conto, infatti, che la legge 223/91, all’art. 7 comma 5, prevede espressamente la sola corresponsione anticipata dell’indennità in caso di avvio di lavoro autonomo, anche in forma di cooperativa.
A seguito di alcuni pronunciamenti favorevoli della magistratura e, in accordo con il Ministero del Lavoro, l’INPS ha fornito un’interpretazione della norma più estensiva.
Come si evince dalla circolare 67 già più volte citata, il lavoratore non è obbligato a chiedere l’anticipazione e, nel caso in cui non si avvalga di tale facoltà, la legge non stabilisce la decadenza della prestazione di mobilità. Considerando che l’indennità di mobilità è un mezzo che viene incontro al lavoratore a sostegno del reddito, la stessa indennità cessa nel caso in cui il reddito prodotto non giustifica più il mantenimento dello stato di disoccupazione involontaria. Quindi possiamo dire che:
- L’attività di lavoro autonomo (comprese le collaborazioni occasionali) è compatibile con l’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non superare 4.800 euro nell’anno solare; la collaborazione a progetto è compatibile con l’indennità qualora non superi 8.000 euro nell’anno solare. Tali cifre fanno si che il lavoratore mantenga lo stato di disoccupazione.
- Il reddito derivante da tali attività potrà cumularsi con l’indennità in modo da garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della collocazione in mobilità.
- Il lavoratore in mobilità è tenuto a dichiarare all’INPS il reddito presunto, nel corso dell’anno solare, derivante dall’attività di lavoro autonomo; al termine dell’anno solare il lavoratore dovrà comprovare il reddito effettivamente conseguito per consentire all’Istituto le eventuali operazioni di conguaglio.
- Il lavoratore collocato in lista di mobilità che intende svolgere attività di lavoro autonomo deve comunicarlo all’INPS entro 5 giorni dall’avvio dell’attività stessa, pena la decadenza dalla lista di mobilità.