Chiudere le liti con il Fisco pagando una piccola percentuale. Ecco la condizione da rispettare (Agenzia delle entrate risposta n° 306)

L'Agenzia delle entrate è tornata sulla definizione agevolata delle liti pendenti, ribadendo la condizione base da rispettare per sfruttare l'agevolazione
2 anni fa
2 minuti di lettura

Sono ammesse alla definizione agevolata delle liti pendenti con il Fisco solo quelle in cui al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale. In quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 306 del 24 aprile 2023.

Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.

La definizione agevolata delle liti pendenti

I commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, prevedono la definizione agevolata delle liti pendenti.

In particolare, le liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia.

Il valore della controversia è costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Si veda l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

L’importo che il contribuente deve versare per chiudere la lite dipende dal grado di giudizio e dall’esito provvisorio dello stesso.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

In caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado)
  • del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Adesione e pagamento importi ai fini della definizione delle liti

Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate, una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo. Inoltre deve essere effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato (ad esempio avviso di accertamento).

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il 30 settembre 2023. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Definizione agevolata liti pendenti. Solo se in giudizio c’è l’Agenzia delle entrate

Con la risposta n°306, l’Agenzia delle entrate è ritornata sulla definizione agevolata delle liti pendenti.

Nella circolare n° 2/2023, si ricorda che tale misura «consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti ­ alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023. Ossia al 1° gennaio 2023 ­ in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.

Inoltre:

  • possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»;
  • per «identificare le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest’ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta.

Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione.

E non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente».

Nella risposta n°306, viene ribadito che sono ammesse alla definizione agevolata delle liti pendenti con il Fisco solo quelle in cui al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

carta acquisti
Articolo precedente

Nuova carta acquisti, ammessi ed esclusi (elenco aggiornato)

Eurobond di nuovo al centro delle attenzioni a Bruxelles
Articolo seguente

Riforma Patto di stabilità, la battaglia tra “frugali” e Sud Europa è solo all’inizio