Continuare a lavorare dopo la pensione? La legge non lo vieta, ma bisogna sapere che esistono dei limiti di reddito, a seconda del tipo di trattamento previdenziale, e soprattutto imposte da pagare.
Di norma, tutti i redditi sono imponibili secondo la tassazione ordinaria e quindi assoggettabili alle aliquote Irpef e alle addizionali locali. Non si scappa. Sia che si tratti di prestazioni da lavoro occasionale o autonomo.
Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione
A decorrere dal gennaio 2009, i redditi da lavoro sono interamente cumulabili con le pensioni di vecchiaia, di anzianità e anticipate.
Questa possibilità di cumulare i redditi da lavoro con la pensione è valida solo per coloro che hanno ottenuto la pensione col sistema di calcolo misto o interamente retributivo. Per i contributivi puri, invece, ci sono dei limiti anagrafici (almeno 60 anni di età anagrafica per le donne e 65 per gli uomini), contributivi (almeno 40 anni di contribuzione) o combinazione di entrambi (almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica).
E’ quindi importante verificare questi requisiti prima di intraprendere qualsiasi attività lavorativa onde rischiare di vedersi sospesa la pensione. Per quanto riguarda i redditi, questi si sommano alla rendita e vanno a costituire l’imponibile su cui saranno pagate le tasse secondo i vari scaglioni Iperf.
Uscita anticipata e limiti di reddito da lavoro
Non è, invece, possibile lavorare se si ottiene una pensione anticipata. O meglio, in deroga rispetto ai requisiti ordinari. Stiamo parlando in particolare di Quota 100, Quota 102, Ape Sociale e assegno ordinario di invalidità.
La pensione con Quota 100 e Quota 102, di qualsiasi importo sia, è cumulabile solo con redditi da lavoro autonomo fino a 5.000 euro lordi all’anno. Detta soglia vale per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione anticipata e il compimento dell’età pensionabile per il trattamento di vecchiaia.
L’indennità prevista per Ape Sociale è invece cumulabile con redditi da lavoro fino a 4.800 euro all’anno derivante da prestazione occasionale o autonoma. Fino a 8.000 euro all’anno se il reddito è da lavoro subordinato.
Per gli invalidi, l’assegno è cumulabile col reddito da lavoro, ma è soggetto a riduzione del 25% se il reddito conseguito supera di 4 volte il trattamento minimo Inps. Al di sopra di tale soglia, l’assegno si riduce del 50%. Stessa cosa succede per chi percepisce la pensione di reversibilità che è soggetta a riduzione qualora il beneficiario percepisca altri redditi. In questo caso, non sono da attività lavorativa.