L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 28 del 17 gennaio 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito alla possibilità che i contratti di locazione di due unità immobiliari, poi accorpate, possano continuare a produrre redditi sottoposti a regimi di tassazione diversi (ordinario e cedolare secca). Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il quesito del contribuente
L’istante è proprietario di due unità commerciali, categoria C/3 e C/1.
Entrambi gli immobili sono stati posti in locazione allo stesso conduttore. Ad uno dei due contratti è stato applicato il regime sostitutivo della “cedolare secca”, in quanto consentito dalla normativa vigente anche per gli immobili di categoria catastale C/1.
In seguito, sono stati eseguiti dei lavori di accorpamento. Gli immobili in argomento sono stati accatastati in un’unica unità immobiliare di categoria C3, senza che però venissero modificati i contratti di locazione originari.
Ciò premesso, l’istante chiede se ai fini fiscali, i due contratti di locazione possano continuare a produrre redditi sottoposti a regimi di tassazione diversi (ordinaria e cedolare secca), fino alla scadenza naturale.
Locali in affitto, poi accorpati: bisogna stipulare un nuovo contratto
L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito negativo.
Al nuovo immobile, nato a seguito dell’accorpamento delle due precedenti unità immobiliari, è stata attribuita la categoria catastale C/3, alla quale non può essere applicato il regime fiscale sostitutivo della “cedolare secca”, che spetta agli immobili di categoria C/1, per i soli contratti stipulati nel 2019.
Ciò posto, l’Agenzia delle entrate ritiene necessario procedere alla cessazione dei contratti esistenti e alla stipula di un nuovo contratto di locazione che rispecchi l’attualità della situazione esistente.
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