Il lockdown legato all’epidemia Covid-19 ha portato con se la chiusura “temporanea” delle attività economiche e produttive del nostro Paese. Ora che siamo nella fase 3 dell’emergenza tutte le attività sono state riaperte e diversi sono i quesiti “contabili” che arrivano in redazione. Tra questi, ad esempio, ci è stato chiesto se, in considerazione del periodo di “blocco” e visto che molti cespiti coinvolti nel processo di gestione aziendale sono rimasti fermi per mesi, è possibile per quest’anno 2020 sospendere o quanto meno ridurre la quota di ammortamento di competenza.
La risposta si ritrova nel Principio contabile OIC 16 oggetto di modifiche nel 2014, il quale nella versione antecedente, prevedeva che l’ammortamento andasse calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Tuttavia, il processo poteva sospendersi per i cespiti che non venissero utilizzati per lungo tempo, obsoleti o da alienare. In tal caso il valore di tali cespiti doveva essere ridotto a quello di netto realizzo.
Il Covid-19 non incide sul processo di ammortamento
La predetta regola è stata però riscritta nel 2014 e l’attuale versione dell’OIC in esame prevede al paragrafo 62 che l’ammortamento va interrotto solo se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile. Al successivo paragrafo 63 del medesimo OIC si intuisce anche il motivo della rivisitazione.
In esso, infatti, si legge che la residua possibilità di utilizzazione non è legata alla “durata fisica” dell’immobilizzazione, bensì alla sua “durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società. Tale periodo è normalmente inferiore alla durata fisica ed è ragionevolmente stimato sulla base dei seguenti fattori: deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo; grado di utilizzo; esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell’impresa e del settore in cui questa opera; stime dei produttori del cespite; perizie; obsolescenza del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie prevedibili al momento della stima, ecc.) e del prodotto per cui viene usato; correlazione con altri cespiti: se un cespite è acquisito per migliorare la funzionalità di un altro cespite originario, ma non ne prolunga in modo apprezzabile la vita, il nuovo cespite deve essere ammortizzato sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite originario; piani aziendali per la sostituzione dei cespiti; fattori ambientali; condizioni di utilizzo, quali i turni di produzione, il corretto utilizzo, il livello tecnico del personale addetto, i luoghi di utilizzo (aperti o chiusi, umidi o asciutti) ecc.
In altri termini, la previsione di sospensione dell’ammortamento laddove il cespite non venisse utilizzato per lungo tempo è stata eliminata poiché non è detto che il tempo in cui il cespite non è stato utilizzato non possa aver inciso sul processo di “obsolescenza”. Il paragrafo 57 dell’OIC 16 attuale conferma altresì che “l’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati”.