Nello scorso 730/2020 ho omesso di indicare un reddito da pensione. Si tratta di una pensione canadese, ho lavorato in Canada per alcuni anni. La pensione percepita ammonta a circa 700 euro mensili. Posso presentare un 730 integrativo? Si configura un’infedeltà dichiarativa?
La tassazione per la pensione estera nel 730
La tassazione delle pensioni estere corrisposte a una persona residente in Italia segue le convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente in vigore tra i due Stati considerati. Le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
In merito alla convenzione tra tra Italia e Canada, consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze nella pagina dedicata alle “Convenzioni per evitare le doppie imposizioni”, è previsto che:
- sia le pensioni pubbliche che quelle private,
- sono tassate solo nel paese di residenza (articolo 18), quando il loro ammontare non supera l’importo più elevato tra 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro.
Al superamento di questo limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.
L’omessa indicazione della pensione estera nel 730: la risposta al lettore
L’omessa indicazione di un reddito nel 730 può essere sanata solo con la presentazione di un modello redditi integrativo. Integrazione che può essere effettuata entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
Nello specifico, il modello Redditi a correzione del 730/2020 infedele può essere effettuata:
- entro il 10 dicembre 2020, termini di presentazione del modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020 (termine oramai spirato);
- il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, difatti tale termine coincide con il 30 novembre 2021;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
Circa l’infedeltà dichiarativa, se si presenta una “correttiva nei termini” la stessa non si configura e sono dovuti solo la sanzione e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta.
Per sanare l’infedeltà dichiarativa dovrà:
- presentare il modello Redditi integrativo riportando anche la pensione estera;
- versare la sanzione del 90% della maggiore imposta dovuta, per infedeltà dichiarativa ex art.1 comma 2 del D.lgs 471/1997 nonché
- i relativi interessi.
Se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, si applica la sanzione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, afferente le violazioni relative al contenuto della dichiarazione.
Le sanzione possono essere oggetto di ravvedimento.