Mentre l’Italia fa i conti con l’emergenza Covid-19 nella speranza di uscirne quanto prima, il 1° luglio prossimo, salvo proroghe, partirà la lotteria degli scontrini, ossia il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico (estrazioni annuali, mensili e dal 2021 anche settimanali). Certo al momento fa strano, con i bar chiusi, pensare agli scontrini. Ma speriamo, come tutti, che la situazione si normalizzi quanto prima.
E’ stata prevista dai commi da 540 a 544 della Legge n. 232/2016 e su di essa il legislatore è nuovamente intervenuta con il Decreto legge n.
Chi può partecipare alla lotteria degli scontrini
Potranno parteciparvi tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano, al di fuori dell’esercizio dell’impresa, beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro. Ad ogni acquisto di 1 euro corrisponderà 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro. A tal fine occorre dotarsi di un codice lotteria (codice “pseudonimo” alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore) accedendo all’area pubblica del Portale Lotteria, www.lotteriadegliscontrini.gov.it, messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le estrazioni possono essere ordinarie (vi partecipa chi effettua pagamenti in contanti) oppure estrazioni “zero contanti”. Quelle ordinarie prevedono un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale; 3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili; 7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali, a partire dal 2021.
Ma una domanda ricorrente in merito è se per poter partecipare alle estrazioni occorre conservare o meno lo scontrino elettronico (ossia il c.d. documento commerciale). Come si apprende data menzionata guida dell’Amministrazione finanziaria, non bisogna conservare gli scontrini sia per partecipare alla lotteria sia per riscuotere i premi (conviene custodire gli scontrini solo a fini di garanzia, cambio merce, eccetera). Precisazione questa dovuta al fine di evitare accumuli di scontrini nella case dei contribuenti e visto che ai fini della riscossione della vincita non occorrerà mostrare alcun medesimo scontrino.