Come funziona la maggiorazione contributiva per gli invalidi, a chi è concessa e come viene riconosciuta? Scopriamolo rispondendo al nostro lettore.
Gentilissima dott.ssa Patrizia,
sono un dipendente statale, docente nella scuola secondaria di II grado, e sono invalido civile con percentuale del 75 dal 2005 e con percentuale del 100% dal 2010.
Sono nato il 01 ottobre del 1958 e quest’anno è il mio 40° di contribuzione versata (compresi gli anni universitari, il servizio militare e gli anni preruolo).
Mi potrebbe gentilmente far capire quanti anni di contributi figurativi mi spetterebbero, facendone richiesta, e fra quanti anni potrò andare in pensione?
Aspettando fiducioso una sua risposta La ringrazio vivamente e Le invio cordiali saluti.
Maggiorazione contributiva: quando la pensione?
Agli invalidi con percentuale maggiore al 74% è riconosciuta una maggiorazione contributiva pari a 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato in costanza di invalidità fino ad un massimo di 5 anni.
Nel suo caso, quindi, la variazione dal 75 al 100% non cambia assolutamente il riconoscimento della maggiorazione contributiva che le spetta, di conseguenza dal 2005 ad oggi.
Facendo il calcolo, non sapendo il mese in cui l’invalidità le è stata riconosciuta, dal 2005 al 2019, le spettano 2 mesi di contributi figurativi per 14 anni, pari quindi a 28 mesi di contribuzione figurativa da sommare ai suoi 40 anni di contributi.
In teoria, quindi, ha 42 anni e 4 mesi di contributi e se avesse presentato domanda di cessazione dal servizio lo scorso dicembre avrebbe potuto accedere alla pensione già il 1 settembre 2019 raggiungendo con la contribuzione figurativa i 42 anni e 10 mesi entro il 31 dicembre 2019.
Non potendo ovviare a questa omissione involontaria, dovrà presentare domanda di cessazione dal servizio il prossimo dicembre per accedere alla pensione anticipata il 1 settembre 2020.
Le ricordo che la domanda di riconoscimento della maggiorazione contributiva va presentata contestualmente alla domanda di pensione anticipata e che i contributi figurativi spettanti saranno validi solo al diritto alla pensione e non alla misura (non saranno, quindi conteggiati nel calcolo dell’assegno pensionistico).