Maggiorazione contributiva invalidi
Purtroppo la confusione in merito è tanta ma devo sottolineare che è tanta anche la disinformazione del personale che è addetto a tali incombenze. Eppure la legge al riguardo parla piuttosto chiaro.
Nella circolare INPDAP del 27 dicembre 2001 si precisa, spiegando l’articolo 80, comma 3 della legge 388 del 23 dicembre 2000, che reca le disposizioni di applicazione della maggiorazione contributiva, che “Lo stesso articolo stabilisce un tetto massimo di contribuzione figurativa, fissandolo in cinque anni complessivi, permettendo quindi di perfezionare il requisito contributivo previsto per il pensionamento di anzianità con 30 anni di lavoro effettivamente svolto, qualora l’interessato sia in possesso anche del requisito anagrafico.”.
Come è chiaro, quindi, il tetto massimo si riferisce ai contributi figurativi attribuibili con la maggiorazione contributiva e non agli anni di servizio cui applicare la maggiorazione stessa. La normativa, infatti, essendo prodotta nel 2000, quando era possibile accedere alla pensione di anzianità (attuale pensione anticipata) con 35 anni di servizio, precisa che per gli invalidi, tramite maggiorazione contributiva, la pensione di anzianità poteva essere ottenuta con soli 30 anni di servizio più 5 anni di maggiorazione contributiva.
Quello che le consiglio è di recarsi, la prossima volta, all’INPS con normative alla mano per non essere vittima di nuovo della disinformazione degli impiegati dell’istituto, disinformazione, tra l’altro, che potrebbe essere ovviata consultando semplicemente le leggi di riferimento.