Mal di schiena e lavoro sono spesso associati: non solo perché alcune professioni portano a sforzare la schiena causando nel lungo termine problemi di scoliosi, lombalgia, ernia etc ma anche perché chi soffre di questi disturbi ha alcuni diritti che non sono sempre noti. Vediamoli meglio più da vicino.
Mal di schiena lavoratore: malattia, assenza e diritti
In Italia quasi una persona su 4 soffre di mal di schiena e proprio questa è la causa più ricorrente di infermità lavorativa e di disabilità.
Prima di tutto, è bene ribadirlo anche se può sembrare intuitivo, chi ha mal di schiena in fase acuta ha diritto a restare a casa per malattia. Sarà il medico, dopo aver valutato la prognosi con una visita, a stabilire i giorni di malattia e ad inviare il certificato all’Inps. Valgono comunque le regole per le visite fiscali. Inoltre il lavoratore, stando a casa per mal di schiena, dovrà impegnarsi ad evitare sforzi che possano compromettere la sua situazione. E’ stato ad esempio ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente in malattia per mal di schiena che, fuori dall’orario di reperibilità, era stato sorpreso in giardino a sollevare pesi: non è solo una questione di smascherare la finta malattia in questo caso ma rileva il mancato impegno ad attuare la condotta mirante a non pregiudicare lo stato di salute rischiando in questo modo di dover posticipare il rientro a lavoro.
Operazione per mal di schiena: regole per malattia e assenza da lavoro
Nei casi più gravi il mal di schiena richiede un intervento chirurgico. Vale in questo caso il cd periodo di «comporto»: in altri termini il dipendente può assentarsi senza rischiare il licenziamento, a patto che tale assenza non ecceda il periodo massimo stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria.
Mal di schiena per colpa del lavoro: si può fare causa all’azienda?
E se invece il mal di schiena è stato causato proprio dal lavoro? Il lavoratore in questo caso può fare causa all’azienda per ottenere il riconoscimento della cd «malattia professionale tabellare» e la relativa rendita Inail. Il rapporto causa-effetto viene presunto in automatico qualora ricorra una di queste condizioni:
– assegnazione non occasionale a macchinari che emettono vibrazioni trasmesse al corpo intero (esempio trattori, muletti e simili);
– lavorazioni di movimentazioni manuali di carichi senza ausili e in modo non saltuario.
In tutti gli altri casi non è automaticamente escluso ma spetta al lavoratore l’onere della prova.
Mal di schiena, se il lavoratore diventa inutile può essere licenziato?
Chiudiamo segnalando il diritto a chiedere l’assegnazione a mansioni che non pregiudichino lo stato di salute: è bene sapere che l’azienda non è obbligata a ristrutturare il ciclo produttivo sulla base di questa esigenza e, se le altre mansioni risultano già coperte, è ammesso perfino il licenziamento.
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