Solitamente le assenze per malattia non possono essere fruite su base oraria poiché non si può stabilire con esattezza a che ora il lavoratore malato potrà tornare in servizio. Nei certificati medici, infatti, viene sempre indicata la giornata a partire dalla quale si verifica l’evento patologico e a partire dalla quale il dipendente deve stare a riposo.
Nel certificato medico, insomma, non si indica l’orario di inizio della malattia per la giornata perché, solitamente, la malattia non può essere frazionata ad ore.
Malattia ad ore: quando è possibile con la normativa attuale
Si può, però, fruire della malattia ad ore in alcune situazioni specifiche, ma solo per i dipendenti pubblici che si assentano dal lavoro per terapie, visite mediche e analisi.
Il dipendente pubblico, che deve assentarsi dal lavoro per uno dei motivi sopra elencati, può farlo in 3 modi:
1) chiedere una giornata di malattia (in questo caso occorre il certificato medico): questo è possibile quando le cure si protraggono per tutta la giornata o non consentono al lavoratore di rientrare in tempo per il riprendere il suo orario di lavoro, oppure qualora non sono compatibili con l’attività lavorativa. Per essere riconosciuta come malattia, però, l’assenza deve essere certificata dalla struttura che effettua la visita o la terapia, certificato che andrebbe trasmesso all’Inps entro 2 giorni dal rilascio.
2) Il dipendente può fruire di una giornata di ferie
3) il dipendente può usare i permessi orari ad uso personale per un monte ore annuale pari a 18: in questo caso, infatti, si può parlare di malattia ad ore mentre nelle prime due ipotesi l’assenza non può essere frazionata.
Malattia oraria: cosa cambierebbe?
Con il rinnovo dei contratti si stabilisce una disciplina diversa per i permessi orari utilizzati per visite mediche terapie ed esami.
Questi permessi possono essere fruiti ad ore e non a giorni prevedendo un monte ore massimo.
Non sarà più necessario, per il dipendente, giustificare l’intera giornata lavorativa ma solo le ore necessarie tramite certificato da parte del medico che ha effettuato la visita o la cura. Per i lavoratori pubblici è previsto, però, un orario di servizio minimo giornaliero, ovvero almeno la metà dell’orario di lavoro.