Con la sentenza numero 6375 la Corte di Cassazione ha portato una grande novità nel mondo del lavoro e della malattia: il lavoratore in malattia, secondo la sentenza, può uscire di casa anche durante le fasce di reperibilità, se così prescritto o consigliato dal medico curante. L’importante è che il dipendente possa dimostrare di non svolgere,nel periodo di malattia, altri lavori.
Il licenziamento è escluso se si prova che il lavoratore non svolga altri lavori e non può essere soggetto a sanzioni se l’allontanamento da casa è prescritto dal medico curante.
Malattia, depressione e fasce di reperibilità
Con questa sentenza, tra l’altro si mette fine anche alle vessazioni confronti di quei lavoratori che non presentano patologie che li obblighino a casa come nel caso della depressione.
Un’altra sentenza della Corte di Cassazione, la numero 21621, nello specifico tratta proprio degli stati depressivi dei lavoratori in malattia. La Cassazione nella sentenza scrive che “in casi simili, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari, non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”. Se il medico prescrive al paziente svago e divertimento quest’ultimo, quindi, in caso d depressione, può anche recarsi al mare poichè per superare la patologia depressiva lo stare in casa non è consigliato.