Malattia depressiva, il codice E nel certificato medico per ottenere l’esonero della reperibilità della visita fiscale, il quesito di un nostro lettore:
Gent.le Sig.ra Tortora, mi trovo in congedo per malattia a causa di una forte sindrome depressiva, tuttavia sono costretto a rispettare le fasce di reperibilità in quanto il mio medico sostiene che nel modulo telematico da inviare all’ INPS non vi è traccia del modulo E per l’esenzione dalla visita fiscale.
Essendo soggetto ad attacchi di panico, anche piuttosto pesanti, vorrei sapere come posso risolvere questa situazione che mi tiene imprigionato in casa. Grazie per l’attenzione.
Risposta
Non si tratta di un modulo ma di un codice da inserire nel certificato medico telematico che va inviato all’INPS.
Malattia depressiva: certificato telematico con il codice E
La norma stabilisce che sul certificato medico destinato all’Inps, inviato dal medico curante telematicamente, può inserire il codice E che esonera il paziente dalle fasce di reperibilità.
Testimonianza di chi ha avuto l’esenzione della reperibilità
Mi ha scritto un lettore che mi ringrazia in quanto è riuscito ad ottenere l’esenzione della reperibilità per le visite mediche.
Buongiorno, le scrivo per segnalarle che mi è stata diagnosticata una sindrome depressiva di tipo reattivo e che i miei medici mi hanno consigliato un periodo di astensione dal lavoro.
Ho parlato col mio medico curante del suo articolo e della sentenza della cassazione, e posso confermare che mi ha dato l’esenzione dalla reperibilità.
Vorrei ringraziarla per questa preziosa informazione, dato che chi non soffre di depressione difficilmente può capire come ci si sente quando arrivano le crisi di ansia in cui qualcuno ha assolutamente bisogno di uscire.
Chiarimenti Inps
L’Inps dopo le tante richieste dei lavoratori, ha chiarito con un messaggio pubblicato sul portale che non è ammesso il codice E indicato nel certificato, sono considerate solo determinate specifiche.
L’Inps chiarisce che le fasce di reperibilità della visita fiscale si differenziano se dipendenti privati o pubblici, la suddivisone è operata nel modo seguente:
dipendenti privati: mattina ore 10.00 – 12.00 pomeriggio 17.00 – 19.00;
dipendenti pubblici: mattina ore 09.00 – 13.00 pomeriggio 15.00 – 18.00.
Possono essere esonerati dalle fasce di reperibilità i dipendenti per cui l’assenza di malattia è riconducibile ad alcuni particolari situazioni:
Per i dipendenti pubblici: nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita; quando dipende da infortunio sul lavoro; malattie accertate per causa di servizio riconosciuta; stati patologici connessi alla patologia invalidante pari o superiore al 67%.
Per i dipendenti privati: nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita; quando dipende da infortunio sul lavoro; stati patologici connessi alla patologia invalidante pari o superiore al 67%.
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