Malattia depressiva, il quesito di un nostro lettore: Salve ho letto con piacere il suo articolo su investire oggi in merito alla depressione reattiva… per motivi sulla privacy non pubblicherò la storia raccontata, ma farò un riassunto per capire cosa il lettore chiede.
Il caso
Il lettore ci racconta la sua esperienza verso una dipendente che dopo aver commesso gravi errori nello svolgimento del suo lavoro, si è messa in malattia e per evitare il licenziamento, ha continuato la malattia con aggravamento con prognosi di depressione reattiva.
Risposta
Oltre alle nuove norme in materia di visita fiscale, come abbiamo riportato nell’articolo sopra evidenziato, ci sono ulteriori novità inserite nel Job Act, che riguardano la malattia del dipendente.
Le fasce di reperibilità della visita fiscale si differenziano se dipendenti privati o pubblici, la suddivisone è operata nel modo seguente: dipendenti privati: mattina ore 10.00 – 12.00 pomeriggio 17.00 – 19.00; dipendenti pubblici: mattina ore 09.00 – 13.00 pomeriggio 15.00 – 18.00.
Possono essere esonerati dalle fasce di reperibilità i dipendenti in alcuni particolari situazioni:
Per i dipendenti pubblici: nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita; quando dipende da infortunio sul lavoro; malattie accertate per causa di servizio riconosciuta (patologie rientranti nella Tabella E); stati patologici connessi alla patologia invalidante pari o superiore al 67%
Per i dipendenti privati: nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita; quando dipende da infortunio sul lavoro; stati patologici connessi alla patologia invalidante pari o superiore al 67%.
La visita fiscale se è stata già effettuata nel periodo di prognosi, il medico non può tornare nuovamente. Lo può fare solo se la prognosi ha continuazione o ricaduta.
Malattia e tutela del lavoratore: la Cassazione
Con la diagnosi di depressione le cose si complicano, con le sentenze n. 6375 e n. 21621, la Corte è intervenuta in merito alla malattia e la sua reperibilità per i pazienti affetti da depressione. Le sentenze entrano in contrasto con quanto disposto dall’Inps, accogliendo il ricorso di un lavoratore che era uscito nelle fasce di reperibilità in quanto il medico gli aveva prescritto che uscire di casa avrebbe aiutato a curare la sua patologia. I giudici hanno chiarito che se il medico curante consiglia all’assistito che uscire possa aiutarlo nella guarigione questo può farlo, l’importante che nel periodo di malattia non svolga altri lavori
Altri casi di assenza giustificata alla visita fiscale riguardano le terapie e le visite che possono essere effettuate solo nelle fasce di reperibilità e quando ci si reca in farmacia per acquistare una medicina per sé stessi. Anche se in questo caso è bene avvertire l’azienda e se, richiesto, dimostrare tramite scontrino che si è andati in farmacia.
Malattia è periodo di comporto
Il lavoratore in malattia ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro, questo periodo è chiamato “comporto”.
La sua durata è fissata dalla contrattazione collettiva.
Una volta decorso il periodo di comporto, se il lavoratore non rientra a lavoro, il datore di lavoro è libero di licenziarlo. (art. 2110 del c.c. comma 2)
Licenziamento e periodo di comporto
La Corte con la sentenza numero 1404/2012, ha specificato che se il lavoratore supera il periodo di comporto può essere licenziato.
Periodo di comporto e sentenze della Corte di Cassazione
Riassumiamo alcune rilevanti sentenze della Corte di Cassazione in materia di malattia e periodo di comporto.
Sentenza n. 10666/2016
“Mentre nel licenziamento disciplinare vi è l’esigenza della immediatezza del recesso, volta a garantire la pienezza del diritto di difesa all’incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all’intero contesto delle circostanze significative, e la cui valutazione non è sindacabile in Cassazione ove adeguatamente motivata”.
Sentenza n. 17837/2015
“Ai fini del superamento del periodo di comporto contrattuale, che legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la normativa legale non distingue tra assenze per malattia ed assenze per infortunio, se tale sommatoria non sia anche espressamente esclusa dalla disciplina pattizia“.
Sentenza n, 2835/2014
“La valutazione del tempo decorso fra la data del superamento del periodo di comporto e quella del licenziamento, al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto, va condotta con criteri di minor rigore, che tengano conto di tutte le circostanze all’uopo significative, così da contemperare da un lato l’esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall’altro, quella del datore di lavoro circa l’opportunità della prosecuzione del rapporto (v. Cass. 23.01.08 n. 1438). Ne consegue che la considerazione della tempestività del licenziamento non può risolversi nella mera individuazione del dato cronologico, ma impone una valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all’intero contesto delle circostanze significative, e la cui valutazione non è sindacabile in Cassazione ove adeguatamente motivata“.
Conclusioni
Ho evidenziato la malattia e il periodo di comporto e quando si può essere licenziati. Ricordiamo che la normativa sul lavoro, tutela il lavoratore in malattia.
Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]
“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”.