Malattia e codice E: mi sono arrivate molte richieste dai lettori e da medici che non riescono a capire dove indicare il codice E nel certificato, in molti mi chiedono la normativa di riferimento. Ho esposto nei vari articoli le circolari Inps e la sentenza della Cassazione che ha generato un cambiamento nella malattia depressiva, tanto discussa. In quest’articolo evidenzieremo la normativa e la sentenza.
Prima di andare nel dettaglio, un lettore ci ha comunicato che ha avuto un riscontro positivo:
Buongiorno, le scrivo per segnalarle che mi è stata diagnosticata una sindrome depressiva di tipo reattivo e che i miei medici mi hanno consigliato un periodo di astensione dal lavoro.
Ho parlato col mio medico curante del suo articolo e della sentenza della cassazione, e posso confermare che mi ha dato l’esenzione dalla reperibilità.
Vorrei ringraziarla per questa preziosa informazione, dato che chi non soffre di depressione difficilmente può capire come ci si sente quando arrivano le crisi di ansia in cui qualcuno ha assolutamente bisogno di uscire.
Fasce di reperibilità
Le fasce di reperibilità della visita fiscale si differenziano se dipendenti privati o pubblici, la suddivisone è operata nel modo seguente:
dipendenti privati: ore 10.00 – 12.00 /17.00 – 19.00;
dipendenti pubblici: ore 09.00 – 13.00 /15.00 – 18.00
Secondo le linee guida Inps possono essere esonerati dalle fasce di reperibilità i dipendenti per cui l’assenza di malattia è riconducibile ad alcuni particolari situazioni:
Per i dipendenti pubblici:
- nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- quando dipende da infortunio sul lavoro
- malattie accertate per causa di servizio riconosciuta (patologie rientranti nella Tabella E)
- stati patologici connessi alla patologia invalidante pari o superiore al 67%
Per i dipendenti privati
- nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- quando dipende da infortunio sul lavoro;
- stati patologici connessi alla patologia invalidante pari o superiore al 67%
Reperibilità e malattia, le sentenze della Corte di Cassazione
Con la sentenza numero 6375 e la sentenza n.