Martedì, 21 dicembre 2021, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla Legge di bilancio 2022 che introduce una norma che prevede il differimento delle scadenze fiscali nel caso in cui il professionista (commercialista o altro intermediario) si ammali.
Si tratta di un provvedimento chiesto già da tempo, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, ma che, per diverse questioni, non era mai riuscito a superare l’intero iter legislativo. Vediamo meglio di cosa si tratta.
DDL Malattia, se ne parlava più di un anno fa
Circa un anno fa, la misura per la sospensione degli adempimenti fiscali in caso di malattia o infortunio del professionista era stata prevista con un decreto ad hoc, il cosiddetto ddl malattia.
Il decreto, ad ogni modo, non era mai riuscito a superare l’intero iter legislativo per diverse ragioni. Innanzitutto, la norma aveva subito una battuta d’arresto con l’avvio della crisi del governo guidato da Giuseppe Conte; in secondo luogo, il decreto era stato bloccato dalla Ragioneria Generale dello Stato per problemi di copertura finanziaria; anche se la norma parlava chiaramente di differimento dei termini e non di sconti o sgravi per il contribuente. Pertanto, non si sarebbe determinato alcun danno erariale.
In Manovra ritorna il differimento dei termini in caso di malattia del professionista
Martedì scorso, la Commissione Bilancio del Senato ha finalmente approvato l’emendamento alla Legge di Bilancio 2022, a firma Andrea de Bertoldi (FdI), che prevede, appunto, la sospensione della decorrenza dei termini relativi a adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia, o infortunio.
In Particolare, ha spiegato lo stesso De Bertoldi, il provvedimento prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia o infortunio, ovvero in caso di cure domiciliari, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista, o al suo cliente, a causa della scadenza del termine tributario.
Le scadenze sono ‘congelate’ a decorrere “dal giorno del ricovero in ospedale, o dal giorno dell’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria, o la conclusione delle cure”.
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