Se manca l’acqua si può chiedere il risarcimento al Comune anche se il danno è stato provocato da un soggetto terzo e se non è proprietario delle tubature sotto terra? Il caso è stato portato di fronte alla Corte di Cassazione di recente: nel caso specifico il danno ai tubi dell’acqua era stato causato da una società appaltatrice dei lavori per conto dell’ENEL s.p.a. mentre la proprietà degli stessi era di un consorzio sebbene fossero su strada comunale.
La Cassazione ha spiegato che una eventuale responsabilità solidale dell’ente territoriale per il mancato approvvigionamento idrico dovuto alla rottura delle tubature, avrebbe potuto sussistere solo nel caso in cui si configurasse una violazione dell’obbligo di custodia derivante dalla proprietà della strada. Nel caso di specie però non è possibile individuare alcuna responsabilità sui beni demaniali perché viene meno il presupposto della custodia. Il danno peraltro non è stato determinato dalle condizioni della strada, come ad esempio fango o neve ma dall’azione di un soggetto terzo. Il fatto che le tubature si trovino su strada comunale non legittima la domanda di risarcimento danni al Comune.
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