Scontrini non emessi. Arrivano le lettere di compliance con il ravvedimento (nuovo provvedimento Agenzia delle entrate)

Con un nuovo provvedimento, l'Agenzia delle entrate anticipa l'invio delle lettere di compilante per sollecitare il contribuente a sanare le discordanze tra pos e scontrini
1 anno fa
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concordato preventivo biennale

In arrivo le lettere di compliance dell’Agenzia delle entrate per sollecitare gli esercenti al dettaglio a sistemare le violazioni commesse rispetto agli obblighi di emissione degli scontrini elettronici. Tecnicamente sarebbe corretto parlare di violazioni degli obblighi di memorizzazione e/o trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

La mancata emissione degli scontrini elettronici potrà essere sanata in ravvedimento operoso. Salvo che la violazione risulti già constatata con processo verbale di constatazione, PVC.

Le istruzioni operative per ricorrere al ravvedimento sono state fissate ieri dall’Agenzia delle entrate con un nuovo provvedimento sulla compliance.

Le lettere di compilante per la mancata emissione degli scontrini elettronici

Grazie alla c.d. compliance, l’Agenzia delle entrate, prima di applicare la sanzione piena per la violazione commessa,  ha la possibilità di comunicare al contribuente le irregolarità rilevate. In tal modo, quest’ultimo viene sollecitato a rimediare ricorrendo al c.d. ravvedimento operoso, pur con sanzioni e interessi.

Il vantaggio sta nel fatto che il contribuente potrà rimuovere l’irregolarità pagando una sanzione minima.

Con il provvedimento approvato ieri, l’Agenzia delle entrate da il via all’invio di lettere di compliance a quei contribuenti rispetto ai quali è stato rilevato uno scostamento tra:

  • le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici;
  • le fatture elettroniche emesse eo i corrispettivi telematici trasmessi all’Agenzia delle entrate.

Chi legge si chiederà come è possibile che l’Agenzia delle entrate conosce le transazioni fatte con il POS da ogni esercente. Ebbene, c’è una norma che impone a banche e altri intermediari finanziari (vedi articolo 22, comma 5, Dl 124/2019) di  trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei POS messi a disposizione degli esercenti. Nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali. Senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici.

Mancata emissione degli scontrini elettronici. Sì al ravvedimento salvo PVC

Le lettere di compliance inviate anche per la mancata emissione degli scontrini, contengono gli elementi e le informazioni riportati che forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Nel provvedimento è specificato che il ricorso al ravvedimento può avvenire:

a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Non è possibile ricorre al ravvedimento operoso in caso di consegna di un processo verbale di constatazione, PVC. Se riferito a violazioni che rientrano tra quelle indicate nell’articolo 6, commi 2-bis – limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri – e 3, o nell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tuttavia, è possibile ricorrere alla c.d. sanatoria degli scontrini ossia al ravvedimento (articolo 4 DL 131/2023) per i contribuenti che:

  • dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi – di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  • anche se le predette violazioni sono già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023;
  • sempreché le stesse non siano già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate invierà le lettere di compliance anche per anche per sanare la mancata emissione degli scontrini elettronici;
  • il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso, salvo che la violazione riguardi l’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri già constatata con PVC;
  • via libera al ravvedimento operoso per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 anche se constatate con PVC entro il 31 ottobre 2023.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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