Nessuna sanzione per il minore in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale,ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 689 del 1981. Lo prevede una recente pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Brescia.
Uno dei cavalli di battaglia del Governo Monti è proprio la lotta all’evasione fiscale. Sulla base della convinzione per cui dalle risorse derivanti dalla lotta al sommerso si recuperano ingenti somme che rimpinzano le casse erariali, in questi ultimi mesi numerosi sono stati i blitz della Guardia di Finanza in note località turistiche in caccia dei furbetti dello scontrino.
Ctp Brescia: sentenza n. 51/7/2012
A questo punto è doveroso segnalare una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, la n. 51/7/2012, con cui la Ctp afferma che non è punibile il soggetto minore che sostituisce il genitore alla cassa e non emette lo scontrino fiscale.
La vicenda
La pronuncia deriva dalla contestazione fatta dalla Guardia di finanza per l’omessa emissione dello scontrino fiscale nei confronti di un soggetto minore, nel caso di specie, il figlio di un commerciante ambulante. Il minore, all’atto del pagamento, non ha emesso lo scontrino a cui aveva provveduto, poco tempo dopo, lo stesso genitore del ragazzo, ma la rigidità dei finanzieri non era stata ammorbidita e questi si apprestavano a contestare l’omessa emissione dello scontrino all’ambulante. Lo stesso, ricorrendo in Commissione tributaria, si è visto accogliere il suo ricorso e vincere in giudizio.
Articolo 2 della Legge n. 689 del 1981
Il ragionamento seguito dalla Commissione tributaria provinciale bresciana in tal caso si fonda sulla previsione contenuta nell’articolo 2 della legge n. 689 del 1981 per cui non può essere soggetto a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto la maggiore età. Nel caso di specie il verbale di contestazione era stato avanzato proprio nei confronti di un minorenne e la rispettiva sanzione al genitore.