Che valore hanno le mansioni nel contratto e quando è legittimo il demansionamento del dipendente? Quali requisiti e presupposti devono verificarsi? Soprattutto in seguito alla pubblicazione di un articolo su questo delicato argomento nell’ottica del diritto al reddito di cittadinanza (se te lo sei perso lo trovi a questo link), abbiamo ricevuto diverse richieste di consulenza da parte di lettori con dubbi sulla legittimità di cambio mansioni a lavoro.
Mansioni da contratto e ius variandi: quando il datore ha questo potere
A volte, le mansioni possono sembrare intuitive in base alla posizione e al ruolo.
Le mansioni possono essere modificate senza limiti solo se:
- non viene mutato l’inquadramento contrattuale;
- si scende, al massimo, alle mansioni di livello di inquadramento contrattuale inferiore perché sussistano esigenze organizzative che incidono direttamente sul posto di lavoro del dipendente. Deve peraltro restare salvo il diritto del dipendente a preservare il livello di inquadramento contrattuale precedente e la retribuzione corrispondente.
Facciamo un esempio pratico: se un ristorante-pizzeria dismette il secondo servizio, per evitare di dover licenziare il pizzaiolo, il datore può spostarlo ad altre mansioni ma mantenendo inalterato inquadramento e stipendio.
Altra ipotesi è quella dello cd svuotamento delle mansioni. In pratica si configura quando al dipendente non viene affidato alcun incarico, per svilirne il ruolo. Questa condotta è illegittima e prevede la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni (cd danno da inattività). Lavorare, infatti, non è solo un dovere del dipendente ma anche un suo diritto. In alcuni casi la giurisprudenza ha riconosciuto che si tratta di mobbing.
Che cos’è e come funziona il patto di demansionamento
Quella appena vista è dunque la regola generale.
Condizioni di ammissibilità sono:
- esigenza di mantenere il posto di lavoro del dipendente;
- favorire una ottimale conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
- concedere di percorrere percorsi formativi e professionali alternativi.
- conciliatore sindacale;
- Ispettorato territoriale del lavoro;
- commissioni di certificazione dei contratti di lavoro;
- giudici del lavoro.