Nelle regole generali che sottostanno al mantenimento dei figli di coppie divorziate, le spese sanitarie e odontoiatriche dei minori rientrano di norma nelle spese straordinarie. Questo significa, dal punto di vista di chi è tenuto al pagamento, che non rientrano nella copertura dell’assegno di mantenimento. Tuttavia, come ha chiarito una importante sentenza in materia (ordinanza n. 1070/2017), ci sono delle eccezioni.
Mantenimento figli: quali sono le spese straordinarie
La vicenda specifica muove dalla domanda avanzata da una donna per farsi corrispondere dall’ex marito, tenuto già al pagamento dell’assegno di mantenimento per le spese ordinarie ovviamente, alcune spese effettuate per i figli e considerate, a suo parere, come straordinarie.
I giudici invece non hanno dato ragione al padre per quanto riguarda la retta della scuola, posto che inizialmente lui stesso aveva dato il consenso per la frequenza (poi revocato sulla base di considerazione soggettive sulla frequenza).
Gli Ermellini definiscono come spese straordinarie da coprire extra rispetto all’assegno di mantenimento tutte quelle che “per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 316 c.
Spese straordinarie figli e mantenimento: regole ed eccezioni
Concludendo quindi possiamo precisare che nell’assegno di mantenimento dei figli rientrano le spese ordinarie. Quelle straordinarie in linea di massima devono essere concordate con l’altro genitore prima dell’esborso ma può accadere che, proprio perché urgenti e strettamente necessarie per il figlio, debbano essere autorizzate autonomamente dal genitore collocatario (e pagate in ogni caso al 50%).
Per domande in merito alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie in relazione al mantenimento dei figli scrivete in redazione all’indirizzo [email protected].