Ci siamo occupati, sotto diversi aspetti, delle vacanze di figli con genitori divorziati. Ora che, presumibilmente, le vacanze estive sono finite, affrontiamo uno dei problemi che si potrebbe riscontrare al rientro: il genitore collocatario può chiedere il rimborso dell’assegno di mantenimento figli non corrisposto per i mesi estivi? Proprio a giugno scorso la Cassazione si è trovata a decidere su un caso simile ribadendo un principio fondamentale in merito al calcolo dell’assegno di mantenimento spettante per i figli.
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Nel caso di specie il padre divorziato aveva trascorso le ferie di agosto con i figli e quindi aveva deciso discrezionalmente di ridurre di un terzo l’importo dell’assegno di mantenimento visto e considerato che i figli erano stati con lui e, dunque, a suo carico per le spese quotidiane.
Mantenimento figli: l’importo dell’assegno è una media annuale
La Cassazione ha respinto questa interpretazione ribadendo che l’importo dell’assegno viene considerato su base annuale anche se il corrispettivo è mensile. L’erogazione ogni mese quindi è da considerarsi, per intendere meglio, come una sorta di rata. Non è detto che l’importo vada speso tutto nel mese in cui viene corrisposto. Ci saranno mesi in cui le spese ordinarie saranno maggiori e altri in cui avanzerà parte dell’importo, come probabilmente accade durante le vacanze estive se i figli sono con il genitore non affidatario. Nessuno sconto auto calcolato ad agosto quindi può essere ammesso.
La posizione dei giudici non lascia adito a dubbi. Si legge nel dispositivo che “il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportata all’anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte da giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento”.