A volte la natura giuridica di un’operazione incide sul trattamento fiscale applicato. Con risposta ad interpello n. 205 del 9 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento del mantenimento per i figli su conto cointestato non costituisce donazione indiretta e, quindi, non si configura in questa ipotesi il presupposto fiscale per applicare l’imposta di donazione.
Della questione si è occupata di recente l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello (n205/2020) e facendo riferimento ad una sentenza in cui sono stati ribaditi gli obblighi di mantenimento dei figli e chiarite le regole nel caso di versamento su conto cointestato con l’ex coniuge.
Ebbene l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che aprire un conto cointestato e caricarci dei soldi con funzione di mantenimento dei figli, non può essere considerato una forma di donazione indiretta. Per questo motivo non si integra la condizione impositiva da cui scaturisce il pagamento dell’imposta di donazione. Manca infatti l’elemento di liberalità nei confronti di chi riceve l’importo. L’ex coniuge non dona per spirito di liberalità (animus donandi) ma trasferisce denaro perché ciò è stabilito da un obbligo contenuto in una sentenza.
In linea generale quindi, possiamo concludere, la Corte di Cassazione ha equiparato gli accrediti sul conto in comune alle ipotesi di donazione indiretta. Ciò però non vale nel caso in cui il pagamento sia funzionale ad un obbligo previsto dalla legge e confermato da una sentenza. Gli alimenti per i figli, anche se corrisposti sul conto cointestato, non sono equiparabili a donazione indiretta.
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