Il mantenimento ai figli, da parte del genitore non convivente, va sempre versato anche se i figli non ne hanno bisogno perchè l’ex coniuge è benestante. A chiarirlo la Corte di Appello di Roma con la sentenza numero 2841 del 19 aprile 2017. In assenza di adempimento dell’obbligo di mantenimento, infatti, secondo i giudici scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ogni volta che il genitore tenuto al versamento nei confronti dei figli si sottrae all’obbligo. Non è importante che il minore riceva dall’altro genitore i mezzi di sussistenza poiché gli obblighi di assistenza familiare prescindono dalla capacità economica dell’ex coniuge.
Anche se la legge prevede che il reato per il mancato versamento scatti qualora vi sia lo stato di bisogno dei figli, secondo la giurisprudenza i minori, in quanto incapaci di provvedere a se stessi, versano sempre in stato di bisogno.
Il padre, quindi, che non versa il mantenimento mensile ai figli non può appellarsi alla scusante che siano terze persone a provvedere al mantenimento dei figli facendo in modo che non versino in stato di bisogno: l’obbligo di mantenimento non viene mai meno e il genitore inadempiente non può sottrarvisi a meno che non si trovi in una impossibilità oggettiva.
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