I nuovi massimali 110 e per i lavori edili diversi, che imprese e tecnici devono tenere in considerazione, pone un freno all’aumento sconsiderato dei prezzi con cui, in particolare i committenti, stavano facendo i conti.
Ci riferiamo al nuovo massimario prezzi definito dal decreto MITE n. 75 del 14 febbraio 2022. Il quale, si affianca, ed in alcune parti si sostituisce, al precedente decreto MISE del 6 agosto 2020.
Anche se i nuovi massimali 110 presentano un incremento del 20% rispetto al decreto MISE del 6 agosto 2020, il documento è comunque un punto fermo da cui le imprese non possono discostarsi (al rialzo).
Nuovi massimali 110: a quali interventi si applicano
L’incremento del 20% tiene già conto dell’innalzamento del costo delle materie prime e dell’inflazione.
I nuovi massimali MITE si applicano a:
- interventi di riqualificazione energetica
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture; strutture opache orizzontali: isolamento; pavimenti; strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione; impianti con micro-cogeneratori; con pompe di calore; sistemi ibridi; con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili; produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore
- installazione di tecnologie di building automation
- impianto fotovoltaico
- sistema di accumulo dell’energia elettrica
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Si ricorda, infine che,
- entro il 1° febbraio 2023 e poi agni anno i costi massimi dovranno essere aggiornati. La base di aggiornamento saranno gli esiti del monitoraggio ENEA sull’andamento dei costi del mercato e delle misure
- per tutti i prezzi e costi non previsti dal decreto (ad esempio, costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, IVA, ecc.) bisogna fare riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalla province Autonome oppure ai listini della CCIAA competente o ancora ai prezzari DEI (casa editrice).
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