Nuove disposizione per la maternità anticipata, nell’ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie (D.lgs n. 80 del 15 giugno 2016 con art. 2,3,4).
Queste nuove disposizione erano già state introdotte nell’anno 2015 a titolo sperimentale, a partire dal 25 giungo 2015, ora invece, assumono un aspetto definito e applicabile, salvo diverse disposizioni dai Ministeri.
Maternità anticipata: le nuove istruzioni operative
Le nuove istruzione operative per i periodi di congedo post partum nei casi di parto prematuro (l comma 1, lett. d) dell’art.
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
La riforma in esame interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e riguarda, in particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto. La disciplina precedente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto (circ. 45/2000, par. B e C).
Con la nuova riforma, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum, tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.