I contributi di Maternità sono riscattabili a domanda. I periodi corrispondenti all’astensione facoltativa, anche per periodi relativi a maternità che si è verificata al di fuori di un rapporto di lavoro, a prescindere dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.
La domanda deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente, unitamente ad autocertificazione attestante tutti i dati da cui si possano desumere maternità, paternità e data di nascita del bambino.
Maternità e periodo riscattabili
In particolare per le maternità verificatesi:
- fra il 4.1.1951 e il 17.1.1972, il riscatto può essere richiesto solo dalla madre. Il periodo riscattabile, successivo alle 8 settimane di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino;
- fra il 18.1.1972 e il 17.12.1977, (Legge 1204/71) il riscatto può essere richiesto solo dalla madre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino (continuano ad applicarsi le norme previgenti solo nel caso che la maternità fosse già in atto alla data del 18.1.1972);
- fra il 18.12.1977 e il 27.3.2000, (Legge 903/77) il riscatto può essere riconosciuto alla madre o, in alternativa, al padre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita dello stesso;
- dal 28.3.2000, (Legge 53/2000) il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro.
Condizione di accredito dei contributi di maternità
Unica condizione per ottenere l’accredito è che risultino versati almeno 260 contributi settimanali di effettiva attività lavorativa (5 anni di contribuzione).
Nel computo dei 5 anni devono essere considerati i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.).
Il requisito di cui sopra deve essere già stato raggiunto alla data di presentazione della domanda.
Onere di riscatto
È a totale carico del richiedente e varia in relazione all’età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione media settimanale percepita dal richiedente, determinata come per i trattamenti pensionistici.
Per tutti i periodi precedenti l’ 1.1.1996, l’onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione (art. 13 Legge 1338/62).
Per i periodi dal 1.1.1996 l’onere è calcolato con le modalità suindicate, se il richiedente ha diritto ad una pensione interamente retributiva potendo far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, mentre si applicherà un calcolo percentuale, previsto con il sistema contributivo, per coloro che non possono far valere la predetta anzianità.
Effetti pensionistici
I contributi accreditati dopo l’avvenuto pagamento dell’onere di riscatto sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità.
Se il riscatto si riferisce a periodi anteriori al 1.1.1994, la pensione diretta o ai superstiti può essere liquidata solo con decorrenza 1.5.2001 o successiva. Analogamente, nel caso che il richiedente sia già titolare di trattamento pensionistico, la ricostituzione può operare solo dal 1.5.2001 o dalla data di decorrenza, se successiva.
Le domande di pensione già definite negativamente per mancanza dei requisiti contributivi e assicurativi, con provvedimento per il quale non è intervenuto il termine di decadenza, devono essere riesaminate, su richiesta dell’interessato.
I ricorsi, presentati dopo il termine di decadenza, sono considerati come nuova domanda di pensione.
Fonte: INPS