Si sa, con l’avvento della primavera e la prospettiva dell’estate, diverse sono le cerimonie matrimoniali programmate presso ristoranti, ville ed altre strutture dedicate a ricevimenti nunziali. All’atto della prenotazione della data del ricevimento i futuri sposi avranno certamente sottoscritto un contratto con la struttura e versato, a titolo do caparra/acconto sul prezzo pattuito, una somma di danaro che sia esigua o ingente. L’emergenza sanitaria da Covid-19, tuttavia, non ha lasciato scelta a chi in particolare aveva previsto il lieto evento in questi mesi di marzo, aprile ed anche maggio.
Le strutture di ricevimento sono state colpite da provvedimenti di chiusura e le celebrazioni matrimoniali sono state bloccate dai vari DPCM emessi sin qui dal governo. Alcuni sposi sono riusciti a spostare la data dell’evento ai mesi autunnali o invernali nella speranza che da qui ad allora si esca definitivamente dalla situazione attuale; altri, invece, hanno per ora preferito annullare del tutto il ricevimento in attesa di tempi migliori.
In questi casi si ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto ed al rimborso di quanto anticipato al ristoratore? E’ questa la domanda cui cercheremo di dare risposta in questo intervento.
L’impossibilità sopravvenuta
Per le cerimonie che erano da celebrarsi e festeggiare nei mesi di marzo ed aprile, ossia i mesi in cui l’emergenza sanitaria è nel pieno dell’evoluzione e diffusione, e, comunque, per tutte le cerimonie ricadenti nel periodo in cui si prolungherà la chiusura delle attività ricettizie e dello stop alle celebrazioni eucaristiche, gli interessati possono far leva ed invocare l’applicazione dell’art. 1256 c.c. ai sensi del quale l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.
Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. C’è poi da contemplare anche l’
art. 1463 dello stesso c.c. dove espressamente si stabilisce che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’ indebito.
Scenario diverso, invece, si potrebbe avere per i matrimoni le cui date ricadono ad esempio nei mesi di giugno e luglio: per essi ad oggi non è dato sapere come poter agire poiché, anche se lo stato di emergenza sanitaria è per ora dichiarato fino al 31 luglio prossimo, non è detto che le attuali misure restrittive da qui ad allora vengano rimosse.