Maxibolletta conguaglio luce: come fare il reclamo per conteggi di più di due anni

Come fare reclamo per la richiesta di conguaglio luce di una maxi bolletta che chiede arretrati da verifica del contatore per più di due anni.
7 anni fa
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Come comportarsi di fronte ad una maxibolletta della luce che effettua un conguaglio dei consumi oltre i due anni? Si può fare reclamo per pagare solo l’importo dovuto e non andato in prescrizione?

Ricordiamo che la legge di bilancio 2018 ha ridotto i termini di prescrizione per i conguagli in bolletta passandoli da cinque a due anni. Significa che gli operatori non potranno chiedere somme per i consumi risalenti a più di due anni prima. Leggiamo nello specifico all’articolo 1 comma 4 della legge sopra richiamata che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.

Maxibolletta conguaglio da più di due anni: come fare reclamo

Eppure nonostante il testo della legge sia chiaro, ci arrivano ancora in redazione segnalazioni di utenti ai quali è stato richiesto un conguaglio in bolletta superiore al biennio. Ribadiamo in risposta alle richieste di consulenze che ci sono pervenute in questo senso, che non solo il diritto al conguaglio si prescrive in due anni ma che l’utente che riceve fatture per periodi anteriori può presentare reclamo per ottenere la sospensione del pagamento fino a quando non sia stata verificata la legittimità della richiesta dell’operatore da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.


Il venditore, ricevuto il reclamo, è tenuto a comunicare all’utente l’avvio del procedimento e ad informarlo dei relativi diritti.
Se l’utente ha erroneamente pagato un indebito conguaglio ha diritto ad ottenere entro tre mesi il rimborso della somma pagata.
La normativa riguarda tutte le bollette con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico; al 1° gennaio 2019 per il settore del gas; al 1° gennaio 2020 per il settore idrico.

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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