Tasse ridotte anche sulle pensioni per chi si trasferisce a vivere al Sud. Le agevolazioni fiscali sono estese anche ai redditi da pensione Inps qualora il cittadino italiano che vive all’estero decida di riportare la residenza in Italia.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello n. 471 del 27 settembre 2022. Esso riguarda alcuni chiarimenti in tema di imposta sostitutiva Irpef prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione, non solo di fonte estera.
Flat tax del 7% al Sud anche sulle pensioni
Come noto, la legge di bilancio 2019 ha istituito un regime fiscale agevolato per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
Il trasferimento di residenza deve avvenire in uno dei Comuni appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. O in quelli di piccole dimensioni colpiti dal sisma del 2016.
Il vantaggio fiscale previsto dalla legge consiste nella possibilità di assoggettare tutti i redditi esteri, non solo quelli derivanti da pensione, a una imposta sostitutiva fissa del 7%. Il beneficio – come ha spiegato di recente l’Agenzia delle Entrate – è esteso anche ai cittadini italiani titolari di pensioni Inps che rientrano a vivere in Italia trasferendo la residenza nei luoghi menzionati.
Cosa trasferire la residenza in Italia
Per ottenere l’agevolazione è necessario trasferire la residenza dall’estero a uno dei Comuni appartenenti alle regioni del Sud con meno di 20 mila abitanti. O a quelli colpiti dal terremoto del 2016 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Non solo. Bisognerà anche viverci per un periodo di tempo tale da consentire il recupero della fiscalità.
A beneficiare del taglio delle tasse al 7% sulla pensione saranno in particolare coloro che percepiscono un assegno medio-alto.
Il beneficio è corrisposto per 10 anni prima che il reddito da pensione torni a rientrare nella tassazione ordinaria prevista dagli scaglioni Irpef. Come definito dalla circolare n. 21/e del 17 luglio 2020, si tratta di un’imposta forfettaria che si perfeziona solo dopo il trasferimento del titolare della pensione in Italia.
Fra i vari requisiti per poter beneficiare dell’aliquota agevolata al 7% bisogna dimostrare di non essere residenti in Italia da almeno 5 anni dalla data di richiesta di rientro e cambio residenza.