Mercatini ambulanti: proroga delle concessioni per ulteriori 90 giorni

Il D.L. Sostegni proroga le concessioni per ulteriori 90 giorni, fermo restando l'eventuale maggiore durata prevista nel titolo concessorio
4 anni fa
2 minuti di lettura

Il decreto Sostegni, post conversione in legge, proroga di 90 giorni la validità delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. I novanta giorni decorrono dalla data della dichiarazione di futura cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

La proroga opera anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista nello stesso titolo.

Mercatini ambulanti: la proroga delle concessioni

In fase di conversione in Legge del D.L.

41/2021, decreto Sostegni, è stata inserita la proroga di 90 giorni della validità delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. I novanta giorni decorrono dalla data della dichiarazione di futura cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

La proroga è stata inserita all’articolo 26-bis, grazie alla Legge di conversione n° 69/2021.

Nello specifico, l’articolo richiama espressamente il termine finale introdotto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

Da qui, dispone che le concessioni conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Ciò vale anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio. Ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.

Ciò sta a significare che, se la concessione ha una durata maggiore rispetto alla scadenza dei 90 giorni, si applicherà comunque la maggiore durata.

Mercatini ambulanti: il precedente intervento del decreto Cura Italia

Il decreto Cura Italia aveva previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al DPR 380/2001 (in materia di edilizia), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Perche si è reso necessario intervenire nuovamente?

Nella relazione illustrativa del D.L. sostegni è stato spiegato che il nuovo l’intervento normativo è dovuto:

all’emergenza epidemiologica in corso e in conseguenza dell’incertezza interpretativa conseguente all’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Al riguardo, l’articolo 181 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) era già  intervenuto, ai commi 4-bis e 4-ter, sul rinnovo delle concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche.
Nel dettaglio, il comma 4-bis ha disposto che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020  fossero rinnovate per la durata di dodici anni. Se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 – nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del d.lgs. n. 59/2010.

Le linee guida per il rinnovo delle concessioni

Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico. Con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020. Con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda:

  • sia che la conduca direttamente
  • sia che l’abbia conferita in gestione temporanea.

Il tutto passa dalla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali, quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.

Il DM 25 novembre 2020, ha fissato le linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Ampia autonomia viene lasciata alle Regioni.

Quest’ultime hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario. In favore degli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.

Ciò nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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