Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015, con la legge di stabilità, il nuovo regime forfetario dei contribuenti minimi. Ecco i requisiti di accesso e cosa cambia per chi apre partita IVA dal prossimo anno. Riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata, il nuovo regime dei minimi 2015 opererà come regime naturale, per tutti quei soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla legge.
Partita IVA minimi 2014: le opzioni
Per chi nel 2014 ha aperto la partita IVA con il regime dei minimi ed è in possesso dei requisiti previsti per il nuovo regime forfettario ha due opzioni nel 2015:
- applicare in automatico il regime forfetario, “salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”
- continuare ad avvalersi del regime agevolato per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Requisiti accesso nuovo regime minimi 2015
In particolare i requisiti di accesso al nuovo regime dei minimi 2015 riguardano:
- spese complessive per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazioni con solo apporto di lavoro, non superiori a 5mila euro
- spese per beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro
- nuove soglie di reddito, variabili in base alla categoria di attività (e ai codici ATECO) variabili da 15mila a 40 mila euro
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Contribuenti esclusi
Sono esclusi dall’accesso al regime forfetario 2015 coloro che:
- si avvalgono di regimi speciali Iva;
- si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non residenti ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea e in Norvegia e Islanda;
- che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
- che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti.
Aliquota 15% e semplificazioni fiscali
Sul reddito si applica l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali al 15%.
- nel triennio precedente non sia stata svolta un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività non costituisca la mera prosecuzione di attività già svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (eccetto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o una professione);
- nel caso di prosecuzione di un’attività svolta da altro soggetto (ad es., cessione d’azienda, donazione, ecc.) i ricavi non devono essere superiori ai limiti di soglia indicati in apertura.
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