La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) contiene diverse misure di favore per i comparto agricolo, cui il legislatore riserva sempre attenzione. In dettaglio sono tre le principali disposizioni di sostegno al settore contenute nella manovra e che riguardano:
- Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari
- Percentuali di compensazione IVA carni
- Imposta di registro per acquisto terreni agricoli.
Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari anche per il 2021
In dettaglio, è stato stabilito che, con riferimento all’anno d’imposta 2021 (Modello Redditi/2022), non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali,
- i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).
Un anno in più di esenzione, dunque, rispetto a quanto già previsto dal comma 44 della legge di bilancio 2017, che stabiliva la stessa agevolazione con riferimento ai periodi d’imposta dal 2017 al 2020.
Novità per percentuali di compensazione IVA carne bovina e suina
La manovra 2021, conferma anche la possibilità già prevista con la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) in merito alle percentuali di compensazione IVA.
Ricordiamo, che con la citata legge di bilancio, il legislatore ha stabilito che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina possano essere elevate, per ciascuno dei suddetti periodi d’imposta, in misura non superiore:
- al 7,7% per le e cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo
- all’8% per le cessioni di animali vivi della specie suina.
La legge di bilancio 2021 ha confermato questa possibilità anche per l’anno 2021.
Imposta di registro terreni agricoli
Infine, con l’intento di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell’ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale, si è stabilito che, per il 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro non sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
Tutto ciò, a condizione che:
- i terreni siano qualificati come agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti;
gli atti di trasferimento siano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
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