La fattispecie di mobbing sul lavoro potrebbe diventare reato. La proposta di legge che lo prevede risale al 2014 e finalmente è all’esame della Commissione Giustizia della Camera. La fattispecie sarebbe inserita nell’articolo 582-bis, nell’ambito della molestia morale e violenza psicologica sul lavoro.
La proposta di legge per trasformare il mobbing in reato parte da un dato di fatto: la lacuna legislativa ha purtroppo troppo spesso portato all’ “assoluzione per soggetti che hanno posto in essere condotte ritenute riprovevoli dalla generalità dei consociati, ma prive di sanzione penale specifica”.
Quali e quanti tipi di mobbing esistono e come sono puniti
La ratio della proposta di legge è quindi quella di fornire sempre una tutela sicura e adeguata alle vittime di mobbing (incluso anche il “bossing” o “mobbing verticale”, ovvero il mobbing non tra colleghi ma del capo sul dipendente e lo “straining”, ossia una forma di mobbing più lieve in cui l’azione è una e singola anche se gli effetti sono perpetrati nel tempo).
La definizione di mobbing si ricava dalle recenti sentenze sull’argomento e sanziona “una durevole serie di reiterati atti vessatori e persecutori nei confronti del lavoratore all’interno dell’ambiente di lavoro in cui egli opera, capaci di provocare un danno ingiusto, incidente sulla persona del lavoratore e in particolare sulla sua sfera mentale, relazionale e psico-somatica, a prescindere dall’inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa regolante il rapporto di lavoro”.
Dopo la definizione l’articolo contenuto nella proposta di legge passa alla sanzione: “salvo che il fatto non costituisca reato più grave”, chi commette mobbing, qualora diventasse reato, rischierebbe la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5 mila a 20 mila euro. Sanzioni ridotte (a reclusione da tre mesi a due anni e multa da 3 mila a 15 mila euro) in caso di straining.